Cassazione Penale, Ordinanza n. 13708/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Biella in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La doglianza mirava a contestare la ricostruzione giuridica recepita nella sentenza di patteggiamento, ma secondo la Corte si risolveva sostanzialmente in una critica alla responsabilità e alla motivazione, non consentita nei limiti del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la censura formulata non rientrava in tali ipotesi, perché l'asserita erronea qualificazione non era sorretta da una deduzione di errore manifesto o palesemente eccentrico, ma si traduceva in una contestazione inammissibile della motivazione e della responsabilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
legge n. 103 del 2017
ha introdotto le modifiche processuali che restringono i motivi di ricorso contro il patteggiamento
art. 337 c.p.
reato oggetto della contestazione nel procedimento definito con patteggiamento
cod. proc. pen.
codice di rito richiamato per la disciplina dell'impugnazione e del patteggiamento
Cassa delle ammende
destinataria della somma irrogata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo entro i ristretti limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere veicolate censure estranee alle ipotesi tassative previste dalla norma.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento solo se l'errore emerge con immediatezza, in modo manifesto o palesemente eccentrico rispetto al fatto contestato; non è sufficiente una critica che, in realtà, miri a rimettere in discussione la motivazione o l'affermazione di responsabilità.
- Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento non sono consentite doglianze che, sotto l'etichetta dell'erronea qualificazione giuridica, celino vizi di motivazione sulla responsabilità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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