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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34628/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una professionista forense, dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’anno 2010 e delle somme richieste dall’Istituto a titolo contributivo. La Corte d’appello ha accolto il gravame della professionista, dichiarando illegittima l’iscrizione e insussistente il debito, ritenendo non provato che nell’anno considerato ella avesse esercitato abitualmente la professione di avvocato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti, sostenendo che la sola iscrizione all’albo, o comunque il dato dell’attività professionale, consentisse di desumere l’obbligo contributivo e che la Corte territoriale avesse errato nel non ritenere sufficiente tale elemento per affermare l’abitualità dell’attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto infondata la censura, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo presuppone l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività libero-professionale, mentre la soglia di reddito di euro 5.000 rileva per le attività occasionali. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato in fatto l’assenza di prova dell’abitualità dell’attività professionale e un reddito inferiore alla soglia indicata; tale accertamento è stato ritenuto conforme ai principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995

    Prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non coperta da altra forma obbligatoria di assicurazione.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    È richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    È citato tra le norme invocate dall’INPS, in relazione ai redditi di lavoro autonomo.

  • artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    Sono citati nel ricorso in collegamento alla disciplina previdenziale degli avvocati.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma pertinente alla professione forense e al regime previdenziale.

  • art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    Estende l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche ai lavoratori autonomi occasionali solo se il reddito annuo supera euro 5.000.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto a un albo non discende automaticamente dalla sola iscrizione all’albo o dalla mera titolarità della qualità professionale, ma richiede l’accertamento in fatto dell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività libero-professionale.
  • La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale opera solo per attività occasionali; non può essere utilizzata per sostituire il requisito dell’abitualità quando l’attività sia svolta con continuità.
  • L’abitualità dell’attività professionale va verificata secondo un apprezzamento di fatto, valorizzando indici sintomatici come iscrizione all’albo, partita IVA e organizzazione del lavoro, ma tali elementi hanno valore presuntivo e non impongono un esito predeterminato.
  • Il reddito percepito può assumere rilievo indiziario nell’accertamento dell’abitualità, ma non è il criterio decisivo per fondare ex post l’obbligo contributivo, che deve rimanere ancorato alla modalità concreta di svolgimento dell’attività.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto l’assenza di prova dell’abitualità e il reddito risulta inferiore alla soglia normativa, la censura di violazione di legge non è idonea a sovvertire tale accertamento quando la decisione sia coerente con la corretta interpretazione della disciplina previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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