Cassazione Civile, Ordinanza n. 10394/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa irrogata a un dipendente per tre addebiti: avere lavorato in una fascia oraria diversa da quella del proprio settore di appartenenza, rendendosi indisponibile rispetto alle esigenze organizzative; non essersi presentato a una riunione di settore a cui sarebbe stato convocato; essersi assentato dal servizio senza preventiva comunicazione e senza idoneo giustificativo. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della sanzione. La Corte d’appello aveva accolto il gravame della società e rigettato la domanda. In cassazione il dipendente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 L. 300/1970 per asserita genericità della contestazione disciplinare; 2) violazione di norme contrattuali e del d.lgs. 66/2003, sostenendo che il personale di livello direttivo non fosse soggetto a un orario minimo o massimo; 3) violazione dell’art. 1460 c.c., invocando il demansionamento e una situazione di totale inattività come inadempimento datoriale idoneo a giustificare il rifiuto della prestazione; 4) violazione del CCNL telecomunicazioni, assumendo che l’assenza fosse stata giustificata tempestivamente e che la disciplina applicata riguardasse solo assenze per malattia, non ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la contestazione disciplinare era specifica perché consentiva al lavoratore di difendersi e che la concreta difesa svolta in sede disciplinare è indice della comprensione degli addebiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché prospettava una questione nuova, non emergente dalla sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto non accoglibile il terzo motivo perché privo di allegazioni e prove idonee a dimostrare l’inadempimento datoriale e, per il resto, diretto a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla tempestiva giustificazione dell’assenza e perché la deduzione sull’assenza per ferie era nuova e non supportata da specifica allegazione processuale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere specifica e idonea a consentire l’immediata difesa del lavoratore; la concreta capacità difensiva esercitata può essere valorizzata per escludere la genericità della contestazione.
artt. 2104 e 2105 c.c.
Richiamati come parametri dei doveri del lavoratore cui deve riferirsi la contestazione disciplinare.
art. 17, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003
Invocato dal ricorrente per sostenere l’esenzione dall’orario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione.
nota a verbale dell'art. 26 c.c.n.l. Telecomunicazioni punto 2
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell’assenza di un orario minimo o massimo per il personale direttivo; questione non esaminabile per novità.
lettera c) dell'accordo 16 luglio 2001
Richiamata insieme alle altre fonti collettive sul tema dell’orario di lavoro, senza scrutinio nel merito per difetto di allegazione processuale.
art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento richiede l’allegazione e la prova dell’inadempimento della controparte; in mancanza, non può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa.
art. 47 CCNL telecomunicazioni
La censura è stata reputata inammissibile perché la decisione di merito aveva già considerato la giustificazione dell’assenza il giorno successivo, in conformità alla disposizione richiamata.
art. 36 CCNL telecomunicazioni
La doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché il ricorrente sosteneva che la norma riguardasse solo le assenze per malattia, ma tale allegazione sull’assenza per ferie non risultava essere stata introdotta nei gradi di merito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale con cui sono stati dedotti i motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare è sufficientemente specifica quando contiene gli elementi essenziali per individuare il fatto addebitato e mettere il lavoratore in condizione di difendersi efficacemente; la dedotta genericità va correlata a una concreta lesione del diritto di difesa.
- Chi eccepisce la genericità della contestazione disciplinare deve indicare in che modo concreto essa abbia compromesso la propria difesa; la sola allegazione astratta non basta.
- In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata se il ricorrente non indica specificamente dove siano state dedotte nei gradi di merito.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede allegazioni e prova dell’inadempimento della controparte e una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti; non può essere fondata su deduzioni generiche o su accertamenti di fatto non scrutinabili in cassazione.
- Una censura per violazione di contratto collettivo o di norma di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se introduce un fatto storico nuovo non oggetto di accertamento di merito.
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