Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1912/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'esecuzione del giudicato, formatosi sul decreto di accoglimento, avente Cron. n. 89/2021, Rep. n. 246/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, sezione Seconda, in persona del giudice Dott.ssa Onorato Maria Teresa, nel procedimento recante R.G. – V.G. n. 2037/2020;

Giustizia amministrativa202400418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli relativo a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli, avente ad oggetto somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e sono sospesi quelli già in corso. Il giudice ha quindi ritenuto applicabile la causa di sospensione automatica al giudizio, riservando ogni valutazione sui profili processuali, di merito e sulle spese.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione legislativa, decorrente dopo i venti giorni successivi all'entrata in vigore della legge n. 207/2024, indicata nell'ordinanza nel 1° gennaio 2025. Il TAR ha precisato che restano impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., a seguito della presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, per il biennio previsto dalla disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la sospensione, mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • La disposizione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto entro il limite temporale previsto dalla norma, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali del giudice.
  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce la sospensione dei giudizi di ottemperanza, il giudice amministrativo deve disporre la sospensione ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., rinviando ogni valutazione sul rito, sul merito e sulle spese alla prosecuzione del giudizio.
  • Dopo la scadenza del periodo di sospensione, il giudizio di ottemperanza prosegue ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. soltanto a seguito della presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine di novanta giorni previsto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.