Sentenza n. 2289/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego sostanziale di accesso derivante dalla trasmissione dell’orario di servizio e del monte ore dei docenti con integrale oscuramento dei dati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e rappresentante sindacale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, copia integrale e leggibile dell’orario del personale docente della scuola primaria, del monte ore complessivo e della distribuzione delle ore di insegnamento e di programmazione, comprensivi dei nominativi dei docenti. L’istanza era motivata dalla necessità, quale docente e componente RSU, di verificare il rispetto del monte ore previsto dal contratto collettivo, la corretta ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, l’imparzialità dell’organizzazione del servizio e l’eventuale presenza di anomalie. L’amministrazione ha trasmesso la documentazione integralmente oscurata, sostenendo che turni e orari fossero dati sensibili perché potenzialmente idonei a ricostruire abitudini personali ed esigenze individuali. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti, e in particolare dell’art. 24, della legge n. 241/1990, l’erronea applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso e l’illegittimità dell’integrale anonimizzazione, sostenendo che gli orari di servizio e la distribuzione dei carichi di lavoro riguardano l’organizzazione dell’attività amministrativa e non costituiscono, di per sé, dati sensibili. L’amministrazione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo l’accesso già correttamente consentito mediante il bilanciamento con la riservatezza. Il controinteressato ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità dell’oscuramento dei nominativi dei docenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio di impugnazione-merito e giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e, in caso positivo, a ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la trasmissione di documenti integralmente oscurati non aveva soddisfatto la pretesa ostensiva. È stata riconosciuta la legittimazione della ricorrente, sia quale docente sia quale componente RSU, a conoscere documenti funzionali alla verifica della corretta organizzazione del lavoro e dell’applicazione dei criteri contrattuali, purché l’accesso non si trasformi in un controllo preventivo e generalizzato sull’intera attività dell’amministrazione. Il Collegio ha ritenuto che i dati relativi all’organizzazione delle forze di lavoro, all’orario di servizio e alla distribuzione dei carichi orari non riguardino, di per sé, una sfera di riservatezza personale e siano pienamente ostensibili. L’amministrazione può oscurare soltanto le informazioni concretamente meritevoli di protezione, quali dati relativi allo stato di salute o ad altre specifiche condizioni personali, ma non può procedere all’integrale anonimizzazione del documento, perché ciò ne svuoterebbe il contenuto e impedirebbe la comparazione necessaria all’esercizio dell’interesse conoscitivo. Il provvedimento impugnato è stato annullato ed è stato ordinato all’istituto scolastico di consentire visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento di 1.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale e richiedono la verifica dell’interesse diretto, concreto e attuale dell’istante.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni al diritto di accesso devono essere ricondotte ai casi previsti dalla legge; non è consentito introdurre discrezionalmente un’esclusione generalizzata per documenti concernenti l’organizzazione del lavoro.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso segue lo schema impugnatorio, ma ha natura di giudizio sul rapporto e consente al giudice di accertare il diritto e ordinare l’esibizione dei documenti.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente, in caso di accertamento positivo, la condanna dell’amministrazione all’esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti.
art. 9 GDPR
La ricorrente ha dedotto che l’articolazione dell’orario di lavoro non rientra, di per sé, nelle categorie particolari di dati personali; il giudice ha ritenuto ostensibili i dati organizzativi, ammettendo oscuramenti proporzionati per informazioni effettivamente sensibili.
art. 1, comma 1, d.lgs. 196/2003, come integrato dall’art. 4, comma 9, l. 15/2009
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.
La disposizione esprime un principio di trasparenza organizzativa delle pubbliche amministrazioni e impedisce di qualificare genericamente come riservati i dati relativi allo svolgimento della prestazione lavorativa pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. il giudice non si limita ad annullare il diniego, ma accerta direttamente la sussistenza del diritto di accesso e, ove lo riconosca, ordina all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
- L’ostensione parziale mediante trasmissione di documenti integralmente oscurati non soddisfa il diritto di accesso quando l’oscuramento impedisce di utilizzare il documento per lo scopo conoscitivo dedotto; in tal caso non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Gli atti concernenti l’organizzazione del lavoro pubblico, gli orari di servizio e la distribuzione dei carichi orari sono, in quanto tali, dati organizzativi ostensibili e non appartengono automaticamente alla sfera della riservatezza personale.
- Il bilanciamento tra accesso e riservatezza deve essere proporzionato: l’amministrazione può oscurare solo le informazioni concretamente idonee a rivelare dati personali meritevoli di protezione, come lo stato di salute o specifiche condizioni individuali, ma non può anonimizzare integralmente il documento.
- Il rappresentante sindacale può esercitare il diritto di accesso per acquisire documenti utili alla verifica dell’osservanza di criteri oggettivi di organizzazione del lavoro e alla tutela di una pluralità di lavoratori, purché la richiesta non si traduca in un controllo preventivo e generalizzato sull’intera attività del datore pubblico.
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