Sentenza del 30/12/2021 n. 42069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per ICI (anni 2002-2006) per sanzioni e accessori. Il ricorso deduceva: (1) illegittimità dell'utilizzo in appello di documentazione prodotta tardivamente in primo grado (violazione D.Lgs. n.546/1992, art.32); (2) nullità/invalidità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, poiché la notifica sarebbe avvenuta per 'compiuta giacenza' il 15 gennaio 2009 ad un indirizzo diverso dalla residenza risultante nel certificato storico, senza prova di consegna a mani né della relata/attestazione delle operazioni postali, e inoltre l'avviso sarebbe stato notificato direttamente dall'agente per la riscossione (v. profilo di legittimità del soggetto notificante).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: nel processo tributario la documentazione prodotta tardivamente in primo grado può essere ritualmente valutata in appello, conformemente al D.Lgs. n.546/1992 (art.58 e principio di specialità), e comunque la produzione risultava idonea a tutelare il contraddittorio. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la notificazione dell'avviso di accertamento non è stata provata, poiché l'atto risulta tentato ad un indirizzo privo di collegamento con la contribuente e mancava la prova della compiuta giacenza (relata e attestazioni delle operazioni postali). In assenza della regolare notificazione dell'atto prodromico, la cartella è risultata illegittima. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state imputate in solido a Velletri Servizi spa ed Equitalia Sud spa.
Norme richiamate
D.Lgs. n.546 del 1992, art.32
Riferito dalla ricorrente come norma che imporrebbe decadenza per mancata costituzione e produzione documentale in primo grado; la Corte però ha ritenuto che, nel rito tributario, la tardiva produzione non precluda la produzione in appello se conforme alle forme e ai termini di quest'ultimo grado.
D.Lgs. n.546 del 1992, art.58, comma 2
Secondo la giurisprudenza citata e la Corte, consente alle parti di produrre documenti anche in sede di gravame; tale disposizione prevale sulle preclusioni del processo civile ordinario per effetto del principio di specialità.
D.Lgs. n.546 del 1992, art.1, comma 2
Principio di specialità: la normativa processuale tributaria prevale sulle norme processuali civili ordinarie nelle materie disciplinate dal decreto.
D.P.R. n.602 del 1973, art.26
Norma richiamata relativamente alla modalità di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario (raccomandata con avviso di ricevimento). Nel caso la Corte ha tuttavia distinto tra la notifica della cartella (che può seguire art.26) e la regolarità della notifica dell'atto prodromico, quest'ultima non risultando provata.
art.384 c.p.c.
Consentito alla Corte di cassazione, dopo cassazione, decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha così deciso accogliendo il ricorso originario.
art.87 disp. att. c.p.c.
Richiamato nella giurisprudenza come riferimento alle modalità di deposito dei documenti; la Corte ha richiamato orientamenti che integrano l'applicazione delle regole sulla produzione documentale nel rito tributario.
art.345 c.p.c.
Citato dalla Corte come norma del processo civile ordinario la cui preclusione non trova applicazione nel processo tributario per effetto del principio di specialità; dunque non ostacola la produzione in appello disciplinata dal D.Lgs. n.546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione tardiva di documenti in primo grado può essere ammessa e valutata in appello secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.546/1992 (art.58), salvo che la regola processuale specifica richieda diversamente; la specialità tributaria prevale sulle preclusioni civili ordinarie.
- La prova della regolare notificazione di un avviso di accertamento (atto prodromico) grava sull'ente impositore o sull'agente della riscossione: è necessaria documentazione probante (relata di notifica, attestazioni delle operazioni postali, prova della consegna a mani o, in caso di compiuta giacenza, prova del deposito e dei tentativi di consegna).
- Una notifica eseguita ad un indirizzo diverso da quello risultante dall'anagrafe (certificato storico di residenza) e priva di elementi fattuali che colleghino la destinataria a quell'indirizzo è fortemente indiziaria di invalidità della notifica.
- Se l'atto prodromico non è stato validamente notificato, ogni successivo atto esecutivo (es. cartella di pagamento) fondato su quell'atto è invalido e può essere annullato dal giudice.
- Le eccezioni sulla nullità/irregolarità della notifica vanno sollevate fin dal primo grado e mantenute in appello; tuttavia l'assenza di produzione documentale in primo grado non preclude automaticamente la valutazione di documenti prodotti in appello nel rito tributario.
- Per opporsi efficacemente a una cartella, è importante chiedere e ottenere dal concessionario tutte le prove documentali della notifica (relata, ricevute postali, descrizione delle operazioni di giacenza); l'assenza di queste prove favorisce il contribuente.
- In caso di soccombenza del concessionario/ente della riscossione, le spese processuali possono essere poste in loro carico in solido.
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