Ordinanza n. 47/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto la trasmissione del diniego iscrizione in White List; - del provvedimento di informazione interdittiva ex artt. 91 e 89-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella white list e informazione interdittiva antimafia adottati dalla Prefettura di Reggio Emilia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota prefettizia di trasmissione del diniego di iscrizione nella white list e il provvedimento di informazione interdittiva adottato ai sensi degli artt. 91 e 89-bis del d.lgs. 159/2011. Nella fase cautelare il TAR ha esaminato sommariamente la legittimità dell’interdittiva, rilevando che essa si fonda su plurimi e significativi elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa: l’ampia e significativa rete familiare, la cointeressenza del socio di maggioranza con il cognato gravato da criticità antimafia e i ripetuti rapporti economici con una società già interdetta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A una sommaria delibazione, gli elementi valorizzati nel provvedimento prefettizio sono stati ritenuti idonei a rendere credibile il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nella società ricorrente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico a evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 91 e 89-bis d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell’informazione interdittiva antimafia impugnata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando l’informazione interdittiva antimafia valorizza plurimi e significativi elementi, tra cui relazioni familiari rilevanti, cointeressenze societarie con soggetti gravati da criticità antimafia e ripetuti rapporti economici con imprese interdette, idonei a rendere credibile il pericolo di infiltrazione criminale.
- Nel giudizio cautelare relativo a un’informazione interdittiva antimafia, il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività economica giustifica la prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni criminali rispetto agli interessi privati pregiudicati dall’atto.
- La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari convergenti, considerati complessivamente, senza che ciascun elemento debba autonomamente dimostrare l’avvenuto condizionamento criminale.
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