Corte di giustizia, Sentenza C-419/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 dicembre 2017. — Sabine Simma Federspiel contro Provincia autonoma di Bolzano e Equitalia Nord SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori – Articoli 45 e 49 TFUE – Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici – Direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE – Remunerazione dei medici specialisti in via di formazione. — Causa C-419/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la normativa della Provincia autonoma di Bolzano non violi, in linea di principio, né le direttive sulla formazione dei medici specialisti né le libertà di circolazione e di stabilimento. L’obbligo di prestare servizio per cinque anni, o di restituire fino al 70% dell’assegno concesso, può essere giustificato dagli obiettivi di garantire assistenza medica specialistica adeguata e tutelare l’equilibrio finanziario del sistema. Resta però al giudice del rinvio verificare in concreto se la misura sia proporzionata e necessaria.
Rimunerazione e restituzione dell’assegno per la formazione dei medici specialisti all’estero: compatibilità con la disciplina UE e con la libertà di circolazione
La questione giuridica
Se la disciplina provinciale che subordina l’assegno per la formazione specialistica svolta in un altro Stato membro all’obbligo di lavorare per cinque anni nella Provincia autonoma di Bolzano, con restituzione fino al 70% dell’importo percepito oltre interessi in caso di inadempimento, sia incompatibile, da un lato, con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363/CEE e con l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16/CEE e, dall’altro, con gli articoli 45 e 49 TFUE.
Principio di diritto
Le norme UE sulla formazione specialistica dei medici non ostano a una disciplina nazionale che finanzi la formazione in un altro Stato membro subordinando il beneficio all’impegno del medico di lavorare per un periodo determinato nel territorio dello Stato finanziatore, con restituzione parziale dell’assegno in caso di inadempimento, purché il sostegno non alteri i requisiti della formazione e l’onere imposto, pur costituendo una restrizione alle libertà di circolazione e stabilimento, sia giustificato da obiettivi legittimi di sanità pubblica ed equilibrio finanziario e non ecceda quanto necessario; la verifica concreta di proporzionalità spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 168, paragrafo 7, TFUE
- Direttiva 75/363/CEE
- Direttiva 93/16/CEE
- Direttiva 82/76/CEE
- Direttiva 2005/36/CE
Rimunerazione e restituzione dell’assegno per la formazione dei medici specialisti all’estero: compatibilità con la disciplina UE e con la libertà di circolazione
La Corte di giustizia, Terza Sezione, si pronuncia in via pregiudiziale su una controversia tra una medica specialista formata in Austria e la Provincia autonoma di Bolzano, relativa alla richiesta di restituzione di parte dell’assegno di specializzazione percepito. La questione riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di un regime che collega il finanziamento della formazione all’obbligo di prestare servizio per un certo periodo nella provincia finanziatrice.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Sabine Simma Federspiel ha svolto, dal 1992 al 2000, una formazione a tempo pieno in neurologia e psichiatria presso la clinica universitaria di Innsbruck, beneficiando di un assegno finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla base della legge provinciale n. 1/86. Tale beneficio era subordinato all’impegno di lavorare per cinque anni nel servizio sanitario pubblico della Provincia entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione; in caso di inadempimento totale, era prevista la restituzione fino al 70% dell’assegno, oltre agli interessi.
Dopo che l’interessata ha dichiarato di non aver esercitato attività lavorativa in provincia dopo la specializzazione, la Provincia autonoma di Bolzano le ha ingiunto di restituire il 70% dell’importo percepito, maggiorato degli interessi. La medica ha impugnato gli atti dinanzi al Tribunale di Bolzano, che ha sollevato rinvio pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363/CEE e il suo allegato, che richiedono che la formazione specialistica a tempo pieno si svolga sotto controllo delle autorità competenti e sia oggetto di adeguata remunerazione;
- l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16/CEE e l’allegato I, punto 1, che riprendono sostanzialmente la medesima disciplina;
- gli articoli 45 e 49 TFUE;
- l’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, che lascia agli Stati membri la competenza nell’organizzazione dei servizi sanitari, ferma restando la necessità di rispettare il diritto dell’Unione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede se:
- le direttive sulla formazione dei medici specialisti ostino a una normativa che subordina il finanziamento della formazione all’obbligo di lavorare nella Provincia autonoma di Bolzano per cinque anni e, in difetto, al rimborso fino al 70% dell’assegno percepito, oltre agli interessi;
- in subordine, l’articolo 45 TFUE osti a tale stessa normativa, in quanto suscettibile di dissuadere i medici dal lasciare lo Stato membro di origine per lavorare o stabilirsi in un altro Stato membro.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 75/363 e sulla direttiva 93/16
La Corte osserva anzitutto che la formazione della sig.ra Simma Federspiel era iniziata nel 1992 e terminata nel 2000, sicché la controversia ricadeva, prima del 15 aprile 1993, sotto la direttiva 75/363 e, successivamente, sotto la direttiva 93/16.
Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte precisa che l’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi mira a garantire la qualità della formazione, evitando che essa sia compromessa da attività professionali parallele. Tuttavia, la condizione imposta dalla normativa provinciale non incide sul diritto alla remunerazione durante la formazione, né sui presupposti della formazione stessa. Essa opera solo al termine del periodo di specializzazione ed è estranea al rapporto tra formazione e Stato membro che la finanzia.
Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363 e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16 non ostano a una misura siffatta.
Ragionamento della Corte sugli articoli 45 e 49 TFUE
La Corte rileva che la normativa provinciale non distingue tra attività subordinata e autonoma, per cui la situazione può ricadere sia nell’articolo 45 TFUE sia nell’articolo 49 TFUE. In ogni caso, una misura che vincoli il beneficio di un assegno di formazione all’obbligo di lavorare per un certo periodo nello Stato che lo finanzia può dissuadere il beneficiario dal trasferirsi in un altro Stato membro, poiché la mancata osservanza comporta la restituzione di una parte rilevante dell’assegno, oltre agli interessi. Tale meccanismo costituisce quindi una restrizione delle libertà di circolazione e di stabilimento.
La Corte tuttavia ritiene che la restrizione possa essere giustificata da obiettivi di interesse generale: assicurare una gamma equilibrata e accessibile di cure mediche di qualità, garantire un accesso sufficiente e permanente alle cure, contenere i costi e preservare l’equilibrio finanziario del sistema. Nel caso di Bolzano, la misura contribuisce anche ad aumentare il numero di medici specialisti disponibili sul territorio e a soddisfare esigenze specifiche connesse alla presenza di due lingue ufficiali.
Quanto alla proporzionalità, la Corte sottolinea che l’obbligo è limitato a cinque anni, da espletare entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione, e che opera solo se un posto sia effettivamente disponibile e offerto in tempo utile. Inoltre, il rimborso fino al 70% dell’assegno non appare sproporzionato, perché non supera l’importo ricevuto, al netto degli interessi legali, e l’interessata aveva espressamente accettato tale meccanismo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363 e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16 non ostano alla normativa provinciale in questione;
- gli articoli 45 e 49 TFUE non ostano a tale normativa, salvo che il giudice nazionale accerti che, in concreto, le misure non contribuiscano effettivamente agli obiettivi di sanità pubblica e di equilibrio finanziario, oppure eccedano quanto necessario per conseguirli.
Principi affermati
La sentenza conferma che un finanziamento pubblico della formazione specialistica medica può essere condizionato a un obbligo di servizio post-formazione nello Stato finanziatore, con previsione di rimborso in caso di inadempimento, senza violare automaticamente il diritto UE. La compatibilità con le libertà fondamentali dipende però da una verifica concreta di idoneità e necessità della misura, affidata al giudice nazionale.
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