Cassazione Civile, Ordinanza n. 23722/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una parte privata contro il decreto ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali. L’opponente sosteneva di non essere obbligata personalmente al pagamento, perché l’incarico difensivo sarebbe stato assunto nell’ambito di un accordo tra il legale e un’organizzazione sindacale alla quale la stessa era iscritta, accordo in base al quale il sindacato avrebbe dovuto farsi carico delle spese legali. Il tribunale aveva accolto l’opposizione valorizzando uno schema di convenzione non sottoscritto. In appello, però, la decisione veniva riformata e l’opposizione respinta, ritenendo non dimostrato che il mandato di patrocinio fosse stato conferito dal sindacato, e ritenendo congrua la parcella dell’avvocato. In cassazione la parte opponente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., per mancato corretto uso delle prove e delle presunzioni, lamentando che la corte territoriale avesse valutato i documenti in modo atomistico invece che unitario; 2) nullità della sentenza e motivazione apparente, sostenendo che la corte d’appello avesse escluso il rapporto di mandato con il sindacato senza una reale ricostruzione dell’iter logico; 3) omesso esame di fatti decisivi e nullità per motivazione apparente sulla quantificazione dei compensi, contestando la congruità della notula, alcune voci tariffarie e il valore della causa, e affermando che il parere di congruità dell’ordine professionale non fosse vincolante per il giudice dell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: da un lato, perché la censura di motivazione non era ammissibile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. se non nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicalmente incomprensibile; dall’altro, perché la doglianza sulle presunzioni mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. La Corte ha ribadito che il rapporto di patrocinio è distinto dalla procura alle liti e che, in astratto, il cliente può essere anche un soggetto diverso dal sottoscrittore della procura, ma ha osservato che nella specie la corte territoriale non aveva effettivamente fondato la decisione su un ragionamento presuntivo, limitandosi a valutare alcuni documenti e a escludere che essi provassero un diverso rapporto contrattuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sulla quantificazione del compenso non risultavano riproposte in appello dalla parte vittoriosa in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a sollecitare una diversa ricognizione dei fatti, non consentita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la critica non può trasformarsi in richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha affermato che l’uso e la valutazione delle presunzioni appartengono al giudice di merito, se sorretti da motivazione adeguata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non copre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le prove di causa.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente è configurabile solo nei casi di violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la denuncia di nullità della sentenza; la Corte ha escluso la motivazione apparente o inesistente.
art. 366 c.p.c.
Richiamato in tema di specificità del ricorso; la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione dei documenti e la loro collocazione nel fascicolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- La procura alle liti e il mandato sostanziale di patrocinio sono rapporti distinti: il primo attribuisce la rappresentanza processuale, il secondo disciplina l’incarico professionale e l’obbligo di pagamento del compenso.
- Il cliente tenuto al pagamento dei compensi dell’avvocato non coincide necessariamente con chi ha sottoscritto la procura, potendo essere anche un terzo che abbia conferito il mandato di patrocinio; chi pretende il compenso deve però provare tale conferimento, mentre chi contesta la propria qualità di cliente può dimostrare con ogni mezzo che il mandato è riferibile a soggetto diverso.
- La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva e concordante degli indizi, ma la scelta di ricorrervi, l’individuazione dei fatti da porre a base del ragionamento e la loro idoneità probatoria appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se congruamente motivate.
- Nel giudizio di cassazione, la censura motivazionale è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione apparente, mancante, perplessa o incomprensibile, oppure dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentito denunciare una mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti di causa, perché tali profili attengono al merito.
- La parte vittoriosa in primo grado che intenda riproporre in appello questioni o eccezioni non accolte o assorbite deve farlo espressamente; un richiamo generico alle difese svolte in primo grado non basta e la mancata riproposizione determina rinuncia implicita e inammissibilità della relativa censura in cassazione.
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