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Sentenza

Sentenza n. 508/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 407/2025, depositata e resa pubblica il 07.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1705/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 407/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente il beneficio complessivo di euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, non era seguita alcuna esecuzione. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Cagliari entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato riconosciuto alcun compenso per l’incarico commissariale. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha rilevato che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti dell’amministrazione, la penalità di mora incontra il limite delle “altre ragioni ostative” previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto sono state ritenute ostative la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti esterni, l’operatività di strutture centralizzate, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’utilizzo da parte del Ministero delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991

    Prevede, per il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale disposizione che estende il regime dell’art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione il pagamento o l’attribuzione di un beneficio non viene eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Per le amministrazioni soggette all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale avente a oggetto somme di denaro presuppone il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; tale decorso consente anche la proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente applicabile nei confronti dell’amministrazione inadempiente: oltre alla manifesta iniquità, possono costituire ragioni ostative autonome le difficoltà organizzative, procedurali, normative e finanziarie connesse all’adempimento e la specifica rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare, in concreto, il rigetto della domanda di astreinte quando il rimedio sostitutivo sia ritenuto sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato.
  • Nell’esecuzione di un beneficio amministrativo articolato in più fasi e dipendente dall’intervento di strutture diverse, la complessità organizzativa e l’eventuale natura seriale del contenzioso possono essere valutate dal giudice dell’ottemperanza tra le ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora, senza escludere l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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