Cassazione Civile, Ordinanza n. 02603/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell’assegno per il nucleo familiare richiesto da un cittadino di paese extra UE, residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata produzione della documentazione reddituale; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo assente la prova del requisito reddituale e non sufficientemente identificati i componenti del nucleo familiare, escludendo che l’attestato di stato di famiglia rilasciato dal Consolato del Senegal fosse idoneo a dimostrare il reddito complessivo del nucleo. Nel ricorso per cassazione il richiedente deduceva: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 153/1988 e dell’art. 12 preleggi, per avere i giudici di merito trattato il reddito del nucleo familiare come requisito costitutivo invece che come base di calcolo della prestazione; violazione dei principi della direttiva 2003/109/CE e della giurisprudenza CGUE, con richiesta di rinvio pregiudiziale, sostenendo che al soggiornante di lungo periodo sarebbe stata imposta una prova del reddito del nucleo familiare non prevista dalla disciplina dell’ANF e, in pratica, impossibile da fornire con la sola documentazione disponibile; censurava inoltre la mancata valorizzazione della documentazione reddituale già prodotta in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, richiamando il proprio orientamento secondo cui la prova del reddito del nucleo familiare grava sul richiedente, senza distinzioni tra cittadini italiani/UE e soggiornanti extra UE.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur formulando nel dispositivo anche il rigetto, e ha confermato la decisione di merito che aveva negato l’assegno per il nucleo familiare per difetto di prova del requisito reddituale e dell’esatta identificazione dei componenti del nucleo. Ha escluso che i documenti prodotti avessero natura di prova legale e ha ritenuto motivato il giudizio della Corte territoriale sull’inidoneità dell’attestato consololare a dimostrare il reddito complessivo familiare. Ha inoltre negato i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2 L. 153/1988
la prova del possesso del requisito reddituale del nucleo familiare grava sul richiedente; la norma va letta senza distinguere tra cittadini italiani/UE e cittadini extra UE soggiornanti, perché il requisito reddituale è elemento costitutivo del diritto all’ANF.
art. 12 preleggi
invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina, ma la Corte non ne ha accolto la tesi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre la violazione di legge nella qualificazione del requisito reddituale e nell’interpretazione della disciplina dell’ANF.
Direttiva 2003/109/CE
art. 11, paragrafo 1, lett. d) e paragrafo 4; 13° considerando
richiamata dalla parte per sostenere la parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo; la Corte esclude che la disciplina italiana e l’interpretazione accolta integrino una violazione antidiscriminatoria.
art. 73 Reg. CE n. 1408/1971
richiamato nell’orientamento di legittimità citato dalla Corte per affermare l’estensione del trattamento ai lavoratori migranti nel luogo della prestazione.
art. 76 d.P.R. 445/2000
l’attestazione richiesta a fini probatori, pur non essendo soggetta ad autenticazione, è assistita da responsabilità anche penale in caso di falsità.
artt. 2700 e 2702 c.c.
richiamati per escludere che i documenti prodotti avessero natura di prova legale documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere l’assegno per il nucleo familiare, il richiedente deve provare il requisito reddituale riferito all’intero nucleo, che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mero dato di quantificazione dell’importo.
- La prova del reddito del nucleo familiare non può essere sostituita dalla sola attestazione del reddito del richiedente, se questa non consente di individuare con precisione i componenti del nucleo e il reddito complessivo familiare.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo violazione delle regole sulle prove legali o mancanza del minimo costituzionale di motivazione.
- Non sussiste rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia già risolta dall’orientamento di legittimità applicato dalla Corte e la censura miri solo a contestare l’apprezzamento di merito della prova.
- La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare si applica in modo uniforme ai lavoratori italiani, europei ed extraeuropei soggiornanti, senza che dalla sola qualità di straniero possa derivare un alleggerimento dell’onere probatorio.
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