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Sentenza

Sentenza n. 3479/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale del Comune di Bacoli - Registro Generale n. 581 del 3/4/2025 (Impegno per servizio di vigilanza varo e alaggio); 2) dell'Ordinanza Dirigenziale dell'Area VII del Comune di Bacoli - Registro Generale n. 56 del 29/3/2025 (Regolamentazione circolazione veicoli che trasportano barche); 3) della Determinazione Dirigenziale del medesimo Comune - Registro Generale n. 526 del 28/3/2025 (Attività di varo ed alaggio sul Porto di Baia); 4) della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune n. 48 del 25/3/2025 (Precisazioni sulla delibera n. 35); 5) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell'11/3/2025 (Attività di varo e alaggio nel Porto di Baia - indirizzi); 6) dell'Ordinanza Dirigenziale dell'Area VII del Comune n. 34 del 26/2/2025 (Tutela incolumità pubblica e patrimonio stradale); 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202503004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: complesso di deliberazioni, ordinanze e determinazioni comunali concernenti la regolamentazione della circolazione dei veicoli che trasportano barche e dell'attività di varo e alaggio nel Porto di Baia, nonché l'affidamento del servizio di vigilanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato quattordici motivi gli atti comunali adottati nel 2025 per disciplinare, in via sperimentale, il varo e l'alaggio dei natanti nel Porto di Baia, la circolazione dei relativi veicoli e il servizio di vigilanza. Hanno dedotto, tra l'altro, l'incompetenza del Comune per invasione delle attribuzioni dell'Autorità marittima; violazione dei principi di legalità, tipicità e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; difetto di coordinamento, motivazione e istruttoria; illegittimità degli oneri economici richiesti, anche per violazione della riserva di legge tributaria e per la differenziazione tra residenti e non residenti; disparità di trattamento rispetto ai mezzi pesanti e ai trasporti eccezionali; assenza di disciplina transitoria; lesione della libertà di iniziativa economica privata per il limite giornaliero alle operazioni; omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'impugnazione della determina relativa all'affidamento del servizio di vigilanza per mancata evocazione dell'affidataria e l'improcedibilità dell'impugnazione dell'ordinanza n. 34/2025 per sopravvenuta sostituzione. Il giudice ha ritenuto assorbente l'infondatezza nel merito e non ha esaminato tali eccezioni.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato la richiesta di estromissione delle amministrazioni statali, poiché tra le censure figurava l'incompetenza comunale in rapporto alle attribuzioni dell'Autorità marittima; la Prefettura risultava inoltre coinvolta nel coordinamento delle misure. Nel merito, ha riconosciuto la competenza del Comune sulla disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e pertinenze demaniali marittime comprese nell'ambito portuale, ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 8, della legge regionale Campania n. 5/2021. Ha rilevato che il Comune aveva acquisito le relative funzioni e aveva coinvolto la Regione e l'Autorità marittima, recependo la disciplina regionale e marittima pertinente. Ha escluso la violazione del principio di tipicità, ritenendo coerente la sequenza tra indirizzi della Giunta e atti dirigenziali attuativi. Ha respinto le censure di dissenso dell'Autorità marittima e di mancato coordinamento per carenza di prova documentale, osservando inoltre che l'Autorità statale costituita non aveva contestato l'operato comunale; ha ritenuto non necessaria la conferenza di servizi, trattandosi di procedimento di competenza comunale. Ha escluso la natura tributaria degli oneri, qualificandoli come corrispettivi per l'utilizzo e lo svolgimento dell'attività, parametrati alla lunghezza dell'imbarcazione e differenziati tra residenti e non residenti. Ha giudicato ragionevoli e proporzionati sia il criterio dimensionale sia la differenziazione tariffaria, anche perché le differenze indicate oscillavano tra 20 e 75 euro e il costo massimo per le imbarcazioni oltre 12 metri era di 300 euro. Ha ritenuto giustificata anche l'esigenza di preservare le vie di fuga in caso di aggravamento del bradisismo. Ha respinto per difetto di prova le doglianze su carenza di istruttoria, sproporzione degli oneri e mancanza di disciplina transitoria, rilevando che gli uffici comunali avrebbero comunque gestito le prenotazioni prima dell'attivazione dell'applicazione. Ha escluso la disparità di trattamento rispetto agli altri mezzi pesanti, poiché i veicoli che trasportano barche impegnano l'area demaniale per le operazioni di varo e alaggio, a differenza del mero transito degli altri mezzi. Ha ritenuto non lesivo della libertà d'impresa il limite di trenta operazioni giornaliere, anche alla luce dei limiti posti dall'art. 41, comma 2, Cost. a tutela dell'utilità sociale, della salute, dell'ambiente e della sicurezza. Ha infine escluso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di atti amministrativi generali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 40, commi 1 e 8, l.r. Campania 29 giugno 2021, n. 5

    Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali; i Comuni individuano, d'intesa con le strutture regionali, le autorità marittime e gli altri soggetti interessati, i confini degli ambiti portuali e la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali.

    La disposizione conferisce ai Comuni una competenza ampia, comprendente la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, da esercitare d'intesa con Regione e Autorità marittima.

  • d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

    Il richiamo al regolamento di esecuzione del Codice della navigazione non esclude la competenza comunale conferita dalla legge regionale sulla disciplina delle aree demaniali portuali; la competenza dell'Autorità marittima deve essere coordinata con quella comunale.

  • art. 7 e art. 10 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Le disposizioni sono richiamate nell'ordinanza comunale quale base della regolamentazione della circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti o effettuano trasporti eccezionali.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge in materia tributaria non trova applicazione quando l'onere richiesto costituisce un corrispettivo per l'utilizzo di un'area o per lo svolgimento di un'attività, anziché un tributo.

  • art. 41, comma 2, Cost.

    L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente e alla sicurezza.

    La libertà di iniziativa economica privata non è assoluta e può essere sottoposta a limitazioni ragionevoli e proporzionate per esigenze di sicurezza e utilità sociale.

  • art. 13, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei potenziali destinatari di atti amministrativi generali.

Massime di principio

  • Il conferimento ai Comuni delle funzioni relative alle concessioni di beni demaniali marittimi nei porti di rilevanza regionale o interregionale può comprendere, quando previsto dalla legge regionale, anche la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali portuali, da esercitare d'intesa con le strutture regionali e le autorità marittime.
  • La competenza comunale sulla disciplina dell'uso delle aree demaniali portuali non è esclusa dalla competenza dell'Autorità marittima in materia di polizia e sicurezza dei porti, quando il Comune agisce nell'ambito delle funzioni conferitegli e assicura il coinvolgimento dell'Autorità marittima.
  • Il principio di tipicità non impedisce che la disciplina amministrativa sia attuata mediante una sequenza coordinata di atti di diversa natura, quando gli organi politici fissano indirizzi generali e gli organi dirigenziali adottano gli atti esecutivi necessari alla loro concreta attuazione.
  • Gli oneri richiesti per lo svolgimento di un'attività su area demaniale non costituiscono tributi quando rappresentano il corrispettivo dell'utilizzo specifico dell'area o del servizio e sono parametrati alle caratteristiche dell'attività, purché i criteri di determinazione siano ragionevoli e proporzionati.
  • La differenziazione degli oneri tra residenti e non residenti è legittima se costituisce una scelta di politica amministrativa non irragionevole e non determina divari economici macroscopici o ingiustificati.
  • L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera nei confronti dei potenziali destinatari di atti amministrativi generali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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