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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17555/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in parziale riforma del Tribunale di Trani, aveva confermato la responsabilità di Lops per tentato furto aggravato (mandorle asportate danneggiando gli alberi). Il ricorrente ha presentato tre motivi: 1) dedotta insussistenza delle aggravanti contestate (violenza sulle cose; esposizione alla pubblica fede) e richiesta, in subordine, applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto qualora le aggravanti fossero escluse; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione della domanda di sospensione condizionale della pena (presupposti ritenuti sussistenti, avendo il ricorrente un solo precedente di lieve entità); 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, irrogata oltre il minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte che negava le aggravanti (i giudici di merito avevano riscontrato danni ai rami e uso di mazze per far cadere i frutti, nonché insufficiente vigilanza esclusiva), ma ha annullato la sentenza limitatamente a due punti: 1) ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. alla luce della successiva modifica normativa che ha ridotto il limite minimo per l'applicabilità (tale norma sostanziale di favore si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore); 2) ha ritenuto fondato il secondo motivo perché la Corte d'appello non ha motivato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, per cui anche su questo punto ha annullato la sentenza e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022 e successive disposizioni) ha ampliato l'ambito di applicazione in senso favorevole all'imputato; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa anche ai fatti commessi prima della novella, essendo norma sostanziale di favore da applicarsi retroattivamente secondo art. 2, comma 4, cod. pen.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare specificamente la decisione sulla sospensione quando la parte la chiede e risultano elementi che possono rendere la misura applicabile (es. precedenti non ostativi).

  • art. 624 cod. pen. (furto) e relativo comma 3

    Rilevanza dell'aggravante per beni esposti alla pubblica fede: sussiste quando manca una vigilanza continua e specificamente efficace ad impedire la sottrazione; la presenza di vigilanza privata non è decisiva se non esclusiva o specificamente efficace per quel bene.

  • art. 56, comma 2 e art. 625 cod. pen.

    Richiamate per definire il quadro edittale del tentativo di furto e la pena detentiva applicabile; la modifica normativa ha inciso sui limiti entro i quali può operare la causa di non punibilità.

  • d.lgs. n.150/2022 e d.l. 31/10/2022, n.162 (conv. con legge 30/12/2022, n.199)

    Norme che hanno modificato i limiti applicativi dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto che la novella sostanziale di favore si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n.176)

    Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale nella procedura dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se, dopo il fatto, intervenisse una norma penale più favorevole (sostanziale), essa deve essere applicata retroattivamente se ne ricorrono i presupposti (art. 2 cod. pen.); ciò può determinare l'applicabilità della causa di non punibilità anche per reati commessi prima della novella.
  • Quando la difesa chiede la sospensione condizionale della pena, il giudice deve esaminare e motivare espressamente la richiesta alla luce dei presupposti di legge; l'omessa motivazione è vizio che comporta annullamento con rinvio.
  • Per contestare le aggravanti basate su elementi di fatto (es. violenza sulle cose, esposizione alla pubblica fede) il ricorrente deve fornire censure specifiche e confrontarsi con le risultanze probatorie e la motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o estratte parzialmente dagli atti rischiano l'inammissibilità o l'infondatezza.
  • L'aggravante per beni esposti alla pubblica fede richiede la valutazione dell'effettività e dell'esclusività della vigilanza: la semplice presenza di guardie private non esclude l'aggravante se la vigilanza non era specificamente ed esclusivamente volta a impedire la sottrazione.
  • In sede di determinazione della pena il giudice deve esplicitare le ragioni dell'eventuale discostamento dal minimo edittale; tuttavia, se altri profili (es. applicazione di norme più favorevoli o omissione su misure come la sospensione condizionale) richiedono il rinvio, le questioni sulla commisurazione possono risultare assorbite.

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