Cassazione Penale, Sentenza n. 37081/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e per bancarotta semplice (aggravamento del dissesto omettendo di richiedere il proprio fallimento). Il ricorso articolava sei motivi: 1) vizio di motivazione per non aver considerato che i prelievi dal conto dell'impresa fossero nell'interesse dell'impresa; 2) dedotta inutilizzabilità della qualificazione come distrazione poiché l'impresa individuale non ha patrimonio separato e i prelievi avrebbero incrementato il patrimonio personale a vantaggio dei creditori; 3) erronea qualificazione dei prelievi come non legittimi (o non qualificati come preferenziali) anziché come pagamento di stipendio; 4) richiesta di derubricazione a bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n.1 LF (spese personali eccessive) in quanto i prelievi sarebbero stati spese personali razionali; 5) contestazione del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta, sostenendo che si tratterebbe al più di colpa nell'aumento dello stipendio personale; 6) censura della qualificazione della condotta come bancarotta semplice per aggravamento del dissesto per assenza di colpa grave, atteso che l'imprenditrice avrebbe cercato di rilanciare l'attività e la consapevolezza del dissesto sarebbe stata tarda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel complesso, inammissibile eccetto il sesto motivo, che non risultava manifestamente infondato. In relazione al sesto motivo la Corte ha rilevato la prescrizione del reato di bancarotta semplice (capo 2), maturata il 26/09/2021, e ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel capo e all'aggravante connessa della pluralità dei fatti. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: sono state confermate le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla natura distrattiva dei prelievi, all'esclusione della ricostruzione dei prelievi come operazioni nell'interesse dell'impresa o come spese personali razionali connesse all'azienda, e all'esistenza del dolo generico per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'annullamento parziale non ha riverberato la determinazione della pena già inflitta dai giudici di merito.
Norme richiamate
Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217, comma 1, n.1
La norma che contempla le spese personali eccessive dell'imprenditore individuale è applicabile solo quando le spese personali siano razionali e più o meno funzionalmente connesse alla vita dell'azienda; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che le spese contestate fossero estranee e non connesse, quindi non sussumevoli nella fattispecie di cui al n.1.
Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217, comma 1, n.4
La mancata tempestiva richiesta del proprio fallimento è punibile se dovuta a colpa grave; la colpa grave non si desume automaticamente dal ritardo ma va valutata concretamente sulla base delle scelte gestionali e delle informazioni conoscibili dall'imprenditore.
Orientamento della Cassazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale - Sez. 5)
Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che le operazioni compiute sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori; non è necessaria l'intenzione specifica di recare il danno.
Massime di principio
- Nei confronti dell'imprenditore individuale, l'utilizzo di risorse dell'impresa per spese personali è illecito se slegato dalla finalità aziendale e non contabilizzato; non basta che l'operazione abbia anche aumentato il patrimonio personale per escludere distrazione.
- La derubricazione a 'spese personali' ex art. 217/1 n.1 LF è possibile solo quando le spese sono razionali e funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività; le spese estranee (es. garage, restituzioni a terzi per mutui non riconducibili all'attività) non rientrano in tale tutela.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale l'elemento soggettivo è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni possano depauperare la garanzia dei creditori; pertanto la prova della consapevolezza temporale dello stato di insolvenza e della natura estranea delle spese è cruciale.
- La colpa grave per la mancata richiesta di fallimento si valuta caso per caso: il mero ritardo non determina automaticamente la colpa grave; occorre dimostrare che l'omissione fosse consapevole e provata nella sua gravità.
- In sede difensiva è strategico documentare che i prelievi erano funzionali all'attività, contabilizzati o comunque giustificabili, o che esisteva una credibile prospettiva di risanamento per escludere la colpa grave; per la prescrizione, calcolare con attenzione le sospensioni e le decorrenze degli atti.
- Una parziale vittoria (es. prescrizione di un capo) non implica automaticamente la cancellazione della condanna residua: valutare l'impatto sull'impianto sanzionatorio complessivo e sulle aggravanti correlate.
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