Sentenza n. 3625/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 227 del 18 gennaio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 227 del 18 gennaio 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 227 del 18 gennaio 2025. Tale sentenza aveva condannato l’amministrazione ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di euro 500,00 ciascuno, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi. A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. In particolare, ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, stabilendo che egli provveda entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della ricorrente, della perdurante inottemperanza. L’eventuale compenso del commissario, determinato in euro 500,00 comprensivi di ogni onere e spesa, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di fare e l’amministrazione non vi adempie, il giudice amministrativo può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione integra i presupposti per l’adozione dell’ordine di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e alla comunicazione della persistente inerzia da parte del ricorrente.
- Le spese e l’eventuale compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
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