Cassazione Civile, Ordinanza n. 10843/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non ne esamina il merito perché rileva d'ufficio un vizio formale della procura speciale apposta al ricorso. Il difensore aveva depositato una procura su foglio separato e congiunto al ricorso, contenente l'indicazione del provvedimento impugnato e la data di rilascio, ma la sottoscrizione del difensore risultava autenticata con formula generica ('visto per autentica') senza una chiara certificazione che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Poiché il giudizio era soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la mancanza di tale specifica certificazione determina l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'interno si è costituito solo per partecipare alla discussione orale, ma la Corte ha ritenuto inammissibile tale costituzione perché nel procedimento camerale la partecipazione alla fase decisoria richiede controricorso tempestivo e deposito di memorie.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare i motivi di merito, perché la procura speciale non contiene in modo esplicito la certificazione del difensore sulla posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. In conseguenza dell'irrituale costituzione del Ministero, la Corte non provvede sulle spese. Viene inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.
art. 83 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria del conferimento della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce una regola speciale più rigorosa.
art. 365 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif. dalla L. 13 aprile 2017, n. 46
Norma introduttiva del rito speciale richiamato; rileva per l'assoggettamento del giudizio alla disciplina dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve recare in modo esplicito la certificazione del difensore circa la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola indicazione della data nella procura non basta se non accompagnata da tale certificazione.
- L'autentica della firma del conferente e la certificazione della data di rilascio possono essere contenute in un'unica attestazione del difensore, ma deve risultare chiaramente che egli abbia certificato anche la posteriorità temporale della procura.
- La certificazione richiesta dall'art. 35-bis non è surrogabile dal contenuto complessivo della procura o dalla sola menzione del provvedimento impugnato: un'interpretazione sostitutiva sarebbe contra legem.
- Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede un controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non vale come valida costituzione.
- In presenza del vizio della procura speciale nei giudizi soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
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