Cassazione Civile, Ordinanza n. 23703/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di agevolazione fiscale presentata da una società che chiedeva l'esenzione ILOR e la riduzione al 50% dell'IRPEG per il periodo agevolato previsto dalla disciplina speciale per i territori del Mezzogiorno. L'ufficio finanziario riconosceva l'agevolazione ILOR dalla data della domanda, ma negava l'IRPEG sostenendo che l'impresa avesse iniziato l'attività in una sede non agevolata e avesse trasferito la sede solo successivamente in zona agevolata. La società impugnava il parziale diniego e otteneva nei gradi di merito il riconoscimento dell'agevolazione anche per l'IRPEG. In cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva riconosciuto il beneficio IRPEG nonostante mancassero i requisiti richiesti dalla norma, e in particolare la nuova costituzione in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva, non potendo il rinvio contenuto nella disposizione essere letto come estensione ai presupposti meno rigorosi previsti per l'esenzione ILOR.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per l'esenzione decennale dall'IRPEG prevista per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, come modificato, richiede cumulativamente la nuova costituzione in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva. Il richiamo agli artt. 101 e 102 contenuto nel comma 1 non comporta l'applicazione dei presupposti meno rigorosi previsti per l'esenzione ILOR, ma solo la compatibilità e cumulabilità dei due benefici. Anche quando la novità dell'iniziativa produttiva possa ravvisarsi in una rilevante trasformazione di un'impresa preesistente, resta necessario il requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto societario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della parte resistente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 105 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
come modificato dall’art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64
per l'esenzione decennale IRPEG richiede sia la nuova costituzione in forma societaria sia la novità dell'iniziativa produttiva; il richiamo agli artt. 101 e 102 opera solo ai fini della compatibilità e cumulabilità con l'esenzione ILOR, non della riduzione dei requisiti previsti per l'IRPEG.
art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64
norma di modifica del regime agevolativo richiamato dalla Corte insieme all'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni tributarie di carattere eccezionale, i presupposti normativi vanno interpretati restrittivamente e non possono essere estesi per analogia a fattispecie diverse o meno rigorose.
- Per l'esenzione IRPEG prevista per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno è necessario il concorso di due requisiti distinti: la costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva.
- Il rinvio, contenuto in una norma agevolativa, a una disciplina di esenzione diversa non implica automaticamente l'applicazione dei relativi presupposti meno stringenti, quando la struttura e la ratio dei due benefici siano differenti; il rinvio può valere solo per la compatibilità e la cumulabilità dei benefici.
- La mera trasformazione o il trasferimento di un'impresa preesistente in area agevolata non basta, da sola, a integrare il requisito richiesto per l'agevolazione IRPEG se manca la formale costituzione di una nuova società.
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