Sentenza del 29/04/2016 n. 8538 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione di tre categorie di costi: costi corrisposti a una società svizzera residente in un Paese black list per la fornitura di modelle destinate alla pubblicità; royalties pagate alla casa madre estera per produzione e commercializzazione, ritenute superiori al valore normale; costi di distribuzione sostenuti dalla casa madre nei rapporti con la grande distribuzione e poi riaddebitati alla società italiana, dei quali l'Ufficio contestava l'inerenza e l'effettività. Dopo l'accoglimento dei ricorsi della società da parte dei giudici di merito, l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 T.U.I.R.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito sulla deducibilità dei costi black list, poiché la società aveva dimostrato sia l'effettività dell'operazione sia il proprio interesse economico a rivolgersi alla società svizzera, anche in ragione dell'infungibilità della modella. Quanto alle royalties, la Corte ha ritenuto legittimo considerare separatamente i compensi relativi alla produzione e quelli relativi alla commercializzazione, precisando che spettava all'Amministrazione dimostrare l'eventuale carattere elusivo dello sdoppiamento contrattuale e la fondatezza del limite del 5%. Ha invece accolto il quinto motivo, stabilendo che la mera indicazione dei criteri di imputazione dei costi infragruppo non prova né l'effettività dei servizi né la loro utilità per la società italiana. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 110 T.U.I.R.
La norma impone condizioni per superare la presunzione di non deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list e disciplina la determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo.
Per dedurre un costo black list non è sufficiente produrre la documentazione contabile: il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione e una delle condizioni previste dalla norma, tra cui l'effettivo interesse economico a concludere l'operazione con il soggetto estero. Nel transfer pricing, la normalizzazione deve considerare la natura e la diversità delle prestazioni rese; royalties riferite a servizi distinti possono essere valutate separatamente, salvo prova dell'intento elusivo.
Art. 360 c.p.c.
La motivazione omessa o insufficiente ricorre quando emerge la totale obliterazione di elementi decisivi o l'obiettiva carenza del procedimento logico seguito dal giudice.
La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il vizio di motivazione sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito o ometta del tutto fatti decisivi.
Massime di principio
- Nei costi black list o comunque nelle operazioni con soggetti esteri a rischio, il contribuente deve documentare concretamente l'effettività della prestazione e l'interesse economico dell'operazione; contratti e fatture, da soli, possono non essere sufficienti.
- L'infungibilità o la specifica unicità della prestazione può dimostrare l'interesse economico a rivolgersi proprio a un determinato fornitore estero.
- Nel transfer pricing, prestazioni diverse rese dalla società capogruppo possono giustificare corrispettivi o royalties separati, purché la distinzione rifletta servizi realmente differenti e non una costruzione elusiva.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta il valore normale o il carattere elusivo dello sdoppiamento contrattuale deve fornire una motivazione concreta e, secondo il caso, dimostrare perché il parametro utilizzato sia quello corretto.
- Per i servizi infragruppo, la mera esistenza di criteri di ripartizione o di riaddebito non prova l'inerenza: occorre dimostrare che il servizio è stato effettivamente prestato, che il contribuente ne ha beneficiato e che il costo è collegato alla sua attività.
- In presenza di costi infragruppo, è prudente conservare contratti, report delle attività, evidenze documentali delle prestazioni, benefici ricevuti, criteri di allocazione e collegamento con i ricavi o con l'attività del soggetto che sostiene il costo.
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