Cassazione Penale, Ordinanza n. 03122/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal G.U.P. per un fatto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio, contestato come reato continuato ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. e dell'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata negata la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che ne ricorressero i presupposti applicativi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva effettuato una valutazione complessiva dei dati rilevanti (modalità della condotta, elementi sintomatici di professionalità dell'attività di spaccio, e non occasionalità), motivando adeguatamente il diniego della fattispecie lieve.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sul mancato riconoscimento della lieve entità, osservando che la Corte territoriale aveva richiamato elementi indicativi di una condotta di spaccio professionale e non estemporanea, incompatibile con la minima offensività. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come titolo della continuazione del reato contestato
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie base di reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ipotesi di lieve entità la cui esclusione è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, sia relativi alle modalità dell'azione sia relativi alla quantità e qualità della sostanza.
- La lieve entità va esclusa quando anche uno solo degli elementi rilevanti, valutato complessivamente, deponga per una lesione del bene giuridico non minima.
- La motivazione sul diniego della lieve entità è adeguata se il giudice di merito dimostra di avere valutato tutti i profili rilevanti e di avere spiegato perché alcuni elementi siano stati ritenuti prevalenti nel senso dell'esclusione della minima offensività.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolva in una censura manifestamente infondata rispetto a una motivazione di merito logicamente congrua.
- L'accertamento di indici di professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio è incompatibile con il riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
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