Cassazione Penale, Sentenza n. 2379/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di eroina e reati-scopo. Bello contesta l'addebito associativo sostenendo che le prove dimostrerebbero solo conoscenze e due episodi di cessione, e censura la misura della pena e l'aumento per continuazione ritenuti eccessivi per un ruolo non dimostrato. Salkurti contesta l'esistenza dell'associazione e la sua partecipazione (sostenendo di essere al più un acquirente con rapporti limitati e sporadici, citato una sola volta nelle intercettazioni), contesta la valutazione delle intercettazioni relative ai reati-scopo e denuncia l'omessa motivazione sugli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi sono aspecifici e in gran parte si limitano a una diversa valutazione del materiale probatorio (censura di merito non sindacabile in Cassazione) senza confrontarsi criticamente con l'argomentazione della sentenza impugnata; alcune doglianze (omessa specificazione degli aumenti per continuazione) non possono essere dedotte in Cassazione perché non proposte nell'atto d'appello (art. 606, comma 3, c.p.p.). Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
la doglianza riguardante l'omessa indicazione specifica degli aumenti di pena per ciascuno dei reati in continuazione non è consentita, in quanto proposta per la prima volta con il presente ricorso e non anche con i motivi di appello
la Corte ha ritenuto inammissibile come nuovo il motivo introdotto in Cassazione quando non era stato dedotto nel gravame, applicando il divieto di dedurre in cassazione questioni non sollevate già in appello
art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende
a seguito dell'inammissibilità la norma impone la condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda, salvo che sussista giustificazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000)
la giurisprudenza richiamata viene utilizzata per giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria quando non sussista una giustificazione della mancata tempestiva deduzione delle censure
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con l'argomentazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o aspecifiche vengono dichiarate inammissibili.
- Questioni non sollevate già nell'atto d'appello (come specificazioni sugli aumenti di pena per continuazione) non possono essere introdotte in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- In caso di inammissibilità la legge prevede l'obbligo del rimborso delle spese e una sanzione a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo provare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per contestare efficacemente condotte associative o il ruolo nell'organizzazione è necessario produrre nel gravame argomentazioni puntuali e prove che mettano in discussione i passaggi probatori qualificanti indicati nella sentenza di merito.
- Le doglianze relative all'interpretazione di intercettazioni o conversazioni devono indicare esattamente i passaggi ritenuti travisati e spiegare perché la valutazione dei giudici di merito sarebbe erronea, altrimenti risultano generiche e inammissibili.
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