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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16561/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l\'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere) applicata ad Aloi per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduceva la nullità dell\'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. per mancata/tempestiva comunicazione dell\'avviso al difensore di fiducia (in particolare l\'avv. Anselmo Torchia): il primo atto notificato non indicava il suo nome/ruolo come codifensore e la rinnovazione della notifica sarebbe avvenuta troppo tardi (preavviso di circa un\'ora) da non consentire attività prodromica e preparatoria, comprimendo così il diritto di difesa. Venivano invocate nullità e caducazione degli atti successivi (artt. 178 lett. c), 180 e 294 c.p.p.).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché dall\'esame degli atti risultava che: l\'avviso dell\'interrogatorio era stato notificato ai difensori (avv. Ruga e avv. Torchia) in tempo utile; l\'interrogatorio fissato per il 22/7 era stato rinviato al 23/7 su sollecitazione, con nuova notifica nella stessa mattinata; all\'udienza era presente un sostituto dell\'avv. Torchia e l\'avv. Torchia eccepì la nullità ma il GIP respinse l\'eccezione; l\'indagato si avvalse della facoltà di non rispondere. La Corte ha interpretato il requisito del "tempestivo avviso" (art. 294, comma 4) in senso contestuale e fattuale: non è richiesto un termine predeterminato (es. 24 ore) ma va valutato se il difensore abbia potuto effettivamente esercitare il mandato, tenendo conto della possibilità di nominare sostituti e di chiedere differimento. Nessuna nullità è stata pertanto dichiarata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi in cancelleria per gli adempimenti dell\'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Dispositivo che regola l\'appello al Tribunale del Riesame; nel caso la Corte ha fatto riferimento alla conferma dell\'ordinanza di rigetto del GIP.

  • art. 294 cod. proc. pen., comma 4

    "al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso di compimento dell'atto"

    La Corte interpreta "tempestivo avviso" come requisito elastico e valutabile caso per caso: non impone un termine minimo fisso (es. 24 ore) ma richiede che il difensore abbia avuto effettiva possibilità di esercitare il mandato o di chiedere il differimento; la mancata indicazione iniziale del nome del codifensore può essere sanata da successiva tempestiva notifica e dalla possibilità di sostituzione.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile base per la nullità degli atti; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità perché non è stato dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con le nullità: la Corte ha implicitamente valutato la possibilità di sanatoria e l\'effettivo pregiudizio, escludendo l\'annullabilità degli atti.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata disposta la misura cautelare (traffico e detenzione illecita di stupefacenti); citate per contestualizzare l\'indagine.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (anche in tema di vicende cautelari e comunicazioni alla corte).

Massime di principio

  • Il requisito del "tempestivo avviso" previsto dall\'art. 294 c.p.p. è valutato caso per caso: non esiste un termine minimo prefissato (es. 24 ore), ma va verificata l\'effettiva possibilità per il difensore di esercitare il mandato o di nominare un sostituto.
  • Una notifica inizialmente imperfetta (es. omissione del nome del codifensore) può essere sanata da una successiva tempestiva comunicazione e dalla concreta possibilità di partecipazione dell\'avvocato o del suo sostituto; la sanatoria vale salvo dimostrazione di danno concreto alla difesa.
  • Per ottenere la nullità dell\'interrogatorio e la caducazione di provvedimenti cautelari ad esso collegati è necessario provare il pregiudizio effettivo derivante dall\'omessa o ritardata comunicazione (impossibilità reale di esercitare il mandato, impossibilità di nominare sostituto, impossibilità di esaminare atti rilevanti).
  • In presenza di comunicazioni tardive, il difensore deve tempestivamente chiedere il differimento e documentare l\'impossibilità di prestare adeguata assistenza; la disponibilità di un sostituto o la presenza in udienza indeboliscono la tesi di nullità.
  • Conservare e produrre prove della tempistica delle notifiche (ricevute, attestazioni di presenza, istanze di differimento) è fondamentale per contestare efficacemente la tempestività dell\'avviso e per dimostrare l\'eventuale compressione del diritto di difesa.

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