Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, la plusvalenza ritenuta realizzata da un privato in occasione della cessione onerosa di due particelle di terreno di sua proprietà, effettuata a favore di una società incaricata dall'espropriante per la realizzazione di un'opera ferroviaria pubblica. Il contribuente ha contestato l'assoggettamento a imposta sostenendo, in sostanza, che i terreni dovessero considerarsi ricadenti in una zona urbanistica diversa e più favorevole, per effetto dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Comune, che avrebbe comportato variante urbanistica e automatica riclassificazione dell'area in zona omogenea F. La CTR aveva però ritenuto che, in assenza di successiva approvazione regionale della variante, i terreni restassero in zona B e D e che la plusvalenza fosse quindi imponibile; aveva inoltre confermato la non punibilità per le sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sulla dichiarazione di pubblica utilità e sulla variante urbanistica, assumendo che l'approvazione comunale dell'opera pubblica producesse subito la classificazione in zona F; 3) violazione dell'art. 8 L. n. 167/1962, sostenendo ancora che la variazione di zona potesse essere approvata dal solo Consiglio comunale. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale con due motivi: nullità della sentenza regionale per motivazione apparente quanto alla disapplicazione delle sanzioni, e violazione delle norme tributarie sulla non punibilità per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha ritenuto il ricorso principale del contribuente infondato e lo ha rigettato. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, perché la motivazione della CTR sul punto sanzioni era meramente apparente e non consentiva di verificare l'effettiva valutazione delle censure dell'Ufficio. Ne è seguita la cassazione parziale della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla questione delle sanzioni e per le spese. Sul merito della pretesa impositiva, la Corte ha affermato che la plusvalenza era correttamente tassata, poiché, al momento rilevante, i terreni risultavano ancora compresi nelle zone omogenee B e D e non era configurabile l'automatica riclassificazione in zona F per effetto della sola delibera comunale di approvazione del progetto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Giustifica la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione della stessa sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 1, commi 1, 4 e 5, L. n. 1 del 1978
L'approvazione dei progetti di opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e può valere come variante urbanistica, ma non comporta automaticamente la riclassificazione in zona F.
artt. 6 e seguenti L. n. 167 del 1962
Richiamati per la procedura di approvazione delle varianti urbanistiche; la Corte ne esclude l'effetto automatico invocato dal ricorrente.
art. 7, commi 1 e 3, L. n. 385 del 1990
Citato nel ricorso per sostenere la tesi sulla disciplina urbanistica, ma ritenuto non decisivo rispetto alla soluzione adottata.
art. 11, comma 5, L. n. 413 del 1991
Prevede l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o da cessioni volontarie in procedimenti espropriativi relativi a terreni situati in zone omogenee A, B, C e D destinate a opere pubbliche o infrastrutture urbane.
art. 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza d'appello è nulla se meramente apparente e non consente di capire l'iter logico seguito dal giudice.
art. 8 del D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla disciplina del processo tributario e alla motivazione della decisione.
art. 10 della L. n. 212 del 2000
Invocato per la causa di non punibilità del contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472 del 1997
La CTR lo aveva ritenuto applicabile per escludere le sanzioni; la Cassazione censura la motivazione come apparente, senza esaminare nel merito la sussistenza dell'incertezza.
art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997
Citato nel fatto come causa di non punibilità riconosciuta in primo grado; la sentenza finale si concentra però sulla motivazione apparente della CTR.
art. 8 L. n. 167 del 1962
La Corte esclude che consenta l'automatica attribuzione della zona F per sola delibera comunale.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Usato per valutare la tempestività del ricorso erariale rispetto al termine di impugnazione esterno.
artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c.
Richiamati ai fini della tempestività del ricorso e del deposito nei termini.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione.
art. 387 c.p.c.
La preclusione da consumazione del potere di impugnazione non opera quando i precedenti ricorsi erano inesistenti o invalidi.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione e integrazione della motivazione quando il dispositivo è conforme a diritto.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione parziale con rinvio.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di rinvio sono rimesse al giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È disposta l'attestazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente sul ricorso principale.
art. 1, comma 9, D.L. n. 50 del 2017
Prevista la sospensione automatica dei termini nelle controversie tributarie definibili, rilevante per la tempestività del ricorso erariale.
L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1
Richiamata la sospensione feriale dei termini processuali.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni volontarie in procedure espropriative, il momento rilevante per verificare l'appartenenza del terreno alle zone omogenee agevolmente imponibili è l'inizio della procedura espropriativa, non un momento successivo o il solo decreto di esproprio.
- La delibera comunale di approvazione di un progetto di opera pubblica può valere come dichiarazione di pubblica utilità e come adozione di variante urbanistica, ma non determina di per sé la immediata e automatica riclassificazione delle aree in zona F se il testo normativo non lo prevede espressamente.
- Ai fini dell'imponibilità ex art. 11 L. n. 413/1991, rileva che il terreno, al momento in cui si avvia la procedura espropriativa, sia incluso nelle zone omogenee A, B, C o D; la successiva vicenda urbanistica non incide sulla tassazione della plusvalenza già realizzata.
- Una sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limiti ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure svolte dall'appellante e senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito.
- La sanzione amministrativa tributaria può essere esclusa per obiettive condizioni di incertezza solo se la relativa valutazione è sorretta da una motivazione effettiva e non meramente assertiva; la semplice adesione alla pronuncia di primo grado non è sufficiente.
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