Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29651/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento ad essa sottese. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello della contribuente, liquidando le spese del primo grado e compensando quelle del secondo grado con motivazione fondata sulla peculiarità della controversia, sulle alterne vicende processuali e sulla mancata costituzione dell'ufficio nel grado di appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice d'appello disposto la compensazione delle spese in presenza di soccombenza totale dell'agente della riscossione, con motivazione ritenuta apparente, illogica e incomprensibile, anche perché la contribuente era risultata vittoriosa sia in primo sia in secondo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per il regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta inidonea, poiché la mancata costituzione dell'intimato e l'asserita incertezza dell'esito della lite non integrano, in presenza di soccombenza totale dell'agente della riscossione, i presupposti richiesti dalla legge. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate; una motivazione illogica o fondata su ragioni non idonee integra violazione di legge.

  • d.lgs. n. 156/2015, art. 9

    La modifica dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 si applica ai giudizi in cui la sentenza di primo grado sia intervenuta dopo il 1 gennaio 2016.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese non è rimessa a una valutazione meramente discrezionale del giudice, ma richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
  • Ragioni come la mancata costituzione della parte soccombente o l'asserita incertezza dell'esito della lite non sono di per sé sufficienti a giustificare la compensazione delle spese quando vi sia soccombenza totale.
  • Se il giudice di merito fonda la compensazione su ragioni che si rivelano illogiche o giuridicamente inidonee, la statuizione viola la disciplina sulle spese ed è cassabile.
  • La norma riformata sulle spese processuali tributarie si applica ai giudizi in cui la sentenza di primo grado sia successiva al 1 gennaio 2016.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.