Cassazione Penale, Sentenza n. 15038/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame (rinvio da cassazione) che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo 1) e all'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) per i capi 58 e 68. Il ricorrente deduceva: mancanza di contatti diretti con il presunto capo Santoro, autonoma e personale rilevanza delle singole condotte, travisamento probatorio delle intercettazioni e delle dazioni economiche (presentate come prestiti o aiuti personali), e erronea qualificazione delle condotte come evocative del metodo mafioso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame, nel giudizio di rinvio, abbia motivato in modo coerente e non manifestamente illogico la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione del Morabito al sodalizio mafioso e la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso per i capi 58 e 68. Sono state valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Annamaria Cerminara, Tommaso Rosa, Andrea Guarnieri) e specifiche intercettazioni, in particolare la conversazione n. 9308 del 16/01/2022, ritenute sintomatiche di rapporti e di sostegno economico riconducibili al contesto associativo. La Corte ha escluso che le censure del ricorrente consistano in travisamento decisivo delle prove; ha confermato la valutazione del carattere "spettacolarizzato" e intimidatorio delle condotte come idonee a evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo. Rigetto del ricorso, conferma delle statuizioni impugnate e condanna del ricorrente alle spese processuali; trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che sanziona l'associazione di tipo mafioso; nel caso valutazione della partecipazione all'associazione fondata su elementi indiziari convergenti (dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni) per l'applicazione della misura cautelare.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante nella declinazione del cosiddetto metodo mafioso: richiede che le modalità della condotta siano oggettivamente idonee a evocare e sfruttare la forza intimidatrice del vincolo associativo; non è sufficiente la mera violentazione, occorre il valore evocativo e dimostrativo della sopraffazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il parametro dei gravi indizi di colpevolezza necessario per l'applicazione delle misure cautelari; il giudice di merito deve motivare la sussistenza di tale livello indiziario.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) che giustificano la misura; la loro valutazione integra il bilanciamento con i gravi indizi.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita la sindacabilità in sede di legittimità: la cassazione può intervenire per violazione di legge o per vizio motivazionale manifesto; non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto salvo travisamento evidente delle prove.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente quando rilevante per la misura custodiale.
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione la critica sulle valutazioni di fatto del giudice del merito è efficace solo se dimostra una violazione di legge o un travisamento manifesto e decisivo delle prove; semplici riedizioni alternative del materiale indiziario non sono sufficienti.
- Per l'aggravante del "metodo mafioso" non basta la violenza in sé: è necessario che la condotta, per modalità, luogo, intensità o contesto, risulti idonea a evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo e costruisca nella vittima o nell'ambiente la percezione di sopraffazione riconducibile al gruppo criminale.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, seffernate e integrate da riscontri oggettivi (intercettazioni, elementi documentali), possono assolvere a ruolo decisivo nella formazione del giudizio di gravità indiziaria.
- Le dazioni economiche o il sostegno materiale possono essere interpretate come segni di appartenenza o vincolo associativo quando risultino inserite in un quadro probatorio complessivo che evidenzi relazioni e finalità comuni; la mera qualificazione come aiuto personale o prestito deve essere adeguatamente comprovata dalla difesa per scalfire quella interpretazione.
- La qualificazione del movente (egoistico versus finalità associative) e la grave indiziarietà relativa al contesto non sono questioni risolvibili in sede di legittimità se il giudice di merito ha dato motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- Nel contestare l'interpretazione delle intercettazioni va dimostrato un travisamento evidente e decisivo del loro contenuto: offrire una diversa lettura senza evidenziare un chiaro contrasto con il dato è insufficiente.
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