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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16202/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di buoni postali fruttiferi delle serie O e P acquistati negli anni 1980. In primo grado la domanda di rimborso, fondata sull’applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo dei titoli, era stata rigettata. In appello, limitatamente alla posizione della sottoscrittrice poi rimasta appellante, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto a ottenere una somma calcolata secondo le condizioni indicate sui buoni, ritenendo che la discordanza tra quanto stampato sui titoli e il regime introdotto dal d.m. 13 giugno 1986 rilevasse solo nei rapporti interni dell’amministrazione e non potesse incidere sul contenuto negoziale del rapporto con il risparmiatore. La società emittente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. 13 giugno 1986: secondo la ricorrente, per i buoni emessi dal 1° luglio 1986 avrebbe dovuto applicarsi il nuovo regime della serie Q previsto dal decreto, anche quando fossero stati materialmente utilizzati moduli della precedente serie P, con apposizione dei prescritti timbri; pertanto gli interessi del terzo decennio non potevano essere calcolati sulla base delle condizioni riportate sul vecchio modulo, ma secondo i tassi del decreto ministeriale. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il d.m. 13 giugno 1986 ha introdotto una nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi, la serie Q, e che per i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986 la disciplina ministeriale prevedeva l’applicazione della nuova regolamentazione mediante timbri apposti dagli uffici postali. Il decreto opera dunque una sostituzione del regime degli interessi, non una mera integrazione del contenuto già stampato sui moduli. Ne consegue che la mancata o imperfetta apposizione del timbro non consente di far prevalere le condizioni originarie del modulo cartaceo quando queste risultino incompatibili con la disciplina sopravvenuta e con quella espressamente prevista per i buoni emessi dopo il 1° luglio 1986. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto da parte della sentenza di merito.

  • art. 4 d.m. 13 giugno 1986

    "Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto"

    La norma istituisce la nuova serie Q e ne fissa i tassi, con riferimento alle tabelle allegate e alle somme indicate a tergo dei buoni.

  • art. 5 d.m. 13 giugno 1986

    "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986"

    La norma conferma che i buoni della serie P emessi dal 1° luglio 1986 sono assoggettati alla disciplina della nuova serie ordinaria e che devono essere contrassegnati secondo le modalità previste dal decreto.

  • art. 6 d.m. 13 giugno 1986

    "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q""

    La norma mostra che il nuovo regime sostituisce quello previgente, applicandosi anche al montante maturato dei buoni delle serie precedenti nei termini indicati.

  • art. 173 codice postale

    È richiamato per affermare che il meccanismo previsto dal decreto è di sostituzione del regolamento degli interessi, non di integrazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per escludere che, sul piano dell’interpretazione negoziale, si possa ricavare una diversa misura degli interessi da una combinazione arbitraria di clausole incompatibili.

  • art. 1342 c.c., comma 1

    È utilizzato per sostenere che, nei moduli predisposti unilateralmente, le clausole aggiunte o sopravvenute incompatibili prevalgono su quelle precedentemente stampate.

  • art. 1433 c.c.

    Richiamato per distinguere il caso in esame dall’errore sulla dichiarazione, che non è configurabile quando manca una univoca manifestazione di volontà contraria alla disciplina legale applicabile.

  • art. 1428 c.c.

    È citato in connessione con l’errore e la sua riconoscibilità, ma la Corte esclude che la fattispecie sia riconducibile a un errore sulla dichiarazione.

Massime di principio

  • Quando un decreto ministeriale disciplina i buoni postali emessi da una certa data, la regolamentazione sopravvenuta può operare in senso sostitutivo del contenuto originariamente stampato sul titolo, se il sistema normativo lo prevede espressamente.
  • Se il titolo cartaceo reca indicazioni incompatibili con la disciplina normativa applicabile alla serie di appartenenza, non è consentito valorizzare isolatamente le stampigliature originarie per ricavare un regime di interessi diverso da quello imposto dal decreto.
  • L’assenza o l’imperfetta apposizione del timbro previsto dall’amministrazione non trasforma le clausole preesistenti del modulo in un accordo negoziale autonomo idoneo a prevalere sulla disciplina legale della nuova serie.
  • Nell’interpretazione dei titoli predisposti unilateralmente, le clausole aggiunte o sopravvenute incompatibili prevalgono su quelle già stampate, specie quando la sopravvenienza normativa abbia sostituito i tassi previgenti.
  • Non è configurabile un errore sulla dichiarazione idoneo a fondare una diversa disciplina negoziale quando manca una univoca manifestazione di volontà dell’ente emittente in contrasto con il regime legale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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