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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26878/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso con due motivi principali: 1) inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 157 e 179 c.p.p.) per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso il difensore d'ufficio e non presso il domicilio dichiarato dall'imputato; 2) violazione di norme penali sostanziali (artt. 62 bis, 69 e 99 c.p.) in relazione al bilanciamento fra attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica, contestando che l'attenuante ex art. 648, secondo comma, sia stata considerata prevalente in modo da spezzare l'unitarietà del giudizio di bilanciamento e ridurre ulteriormente la pena senza considerare compiutamente le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di natura procedurale. Pur riconoscendo che la notifica venne effettuata allo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica sostitutiva al difensore è legittima solo se è dimostrabile un reale contatto informativo con l'imputato per tutto il processo. Nel caso di specie è mancato l'accertamento che l'imputato avesse effettiva conoscenza del decreto di citazione per il giudizio di appello; dunque la dichiarazione di assenza non poteva considerarsi legittima. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte territoriale per il nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito dalla pronuncia sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato come norma rilevante per la critica sulla regolarità delle notificazioni; la Corte valuta la ritualità delle notifiche in relazione alla effettiva conoscenza dell'imputato.

  • art. 179 c.p.p.

    Citato in relazione alle nullità di notifica e alle forme previste a pena di nullità; la mancata osservanza può rilevare solo se comporta l'assenza di conoscenza effettiva dell'imputato.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    art. 161, comma 4, c.p.p.

    Consente la notifica al difensore d'ufficio in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha però precisato che tale notifica è insufficiente se non è dimostrabile un contatto informativo reale con l'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulla recidiva e sulle sue conseguenze nel trattamento della pena; evocata nel secondo motivo per contestare il bilanciamento tra recidiva e attenuanti.

  • art. 69 c.p.

    Regola l'applicazione delle attenuanti; richiamato nella critica sul modo in cui la Corte territoriale ha valutato le circostanze attenuanti rispetto alla recidiva.

  • art. 99 c.p.

    Fissa i limiti di pena; richiamato in relazione alle conseguenze del riconoscimento delle attenuanti e della recidiva sul calcolo della pena.

  • art. 474 c.p. e art. 648 c.p.

    art. 474 c.p.; art. 648, secondo comma, c.p.

    Norme relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato; l'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 è stata al centro della contestazione sul bilanciamento tra circostanze.

Massime di principio

  • La notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161 c.p.p. è legittima solo se sussiste un reale contatto informativo con l'imputato: la sola ricezione della p.e.c. dal difensore non basta a provare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
  • La dichiarazione di assenza dell'imputato non può basarsi meccanicamente sulla notifica sostitutiva; il giudice deve accertare fattualmente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto o abbia volontariamente rinunciato a partecipare.
  • La violazione delle regole di notifica che impedisce di dimostrare la conoscenza effettiva dell'imputato determina annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.
  • Sul piano del bilanciamento tra attenuanti e recidiva, il giudice deve compiere un giudizio unitario e motivarlo chiaramente: non è corretto 'spezzare' il confronto tra circostanze in modo da alterare il bilancio complessivo senza adeguata motivazione.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare l'assenza di effettivo contatto informativo (mancanza di comunicazioni all'imputato, irreperibilità non comprovata, ecc.) e chiedere l'accertamento in fatto prima che la sentenza venga confermata in appello.

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