Sentenza n. 2450/2026 - Palermo, Sezione 3
per la condanna al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dalla Guardia di Finanza e già annullati giusta sentenza n. 28 del 3 gennaio 2024 resa dal T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, a definizione del giudizio R.G. n. 1153/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di assegnazione temporanea ad altra sede per tre anni ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza residente con la famiglia nella provincia di Catania, aveva chiesto l’assegnazione temporanea ad altra sede per tre anni ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza per esigenze organizzative ritenute non altrimenti rimediabili. Il diniego era stato annullato con precedente sentenza passata in giudicato quanto alla statuizione di annullamento, principalmente per difetto di motivazione e per la mancata dimostrazione delle esigenze di servizio ostative. Con il presente giudizio il militare ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal provvedimento illegittimo, agendo anche, unitamente alla moglie, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore per il danno non patrimoniale asseritamente patito da quest’ultima. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto. A seguito del contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a., le parti hanno concordato sul difetto di giurisdizione amministrativa limitatamente alla domanda risarcitoria riferita al danno della minore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dalla figlia minore, indicando quale giudice munito di giurisdizione e competente il Tribunale ordinario di Palermo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Ha invece affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla domanda proposta dal militare in proprio, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., e l’ha accolta. Il giudicato formatosi sull’illegittimità del diniego ha comprovato la condotta non iure dell’amministrazione; il giudice ha ritenuto provata anche la lesione dell’integrità relazionale e familiare e il nesso causale, ritenendo che, eliminando mentalmente il diniego illegittimo, il ricorrente avrebbe ottenuto l’assegnazione richiesta. Il danno patrimoniale è stato riconosciuto soltanto per il differenziale tra i costi del pendolarismo dalla sede effettiva di Gela e quelli che sarebbero stati sostenuti presso una sede ricadente nella circoscrizione territoriale richiesta, quantificato in euro 7.229,19. È stata esclusa la spesa per la ludoteca della figlia, non essendo provato che fosse conseguenza diretta e immediata dell’illecito. Per il danno non patrimoniale, in assenza di prova specifica della sua consistenza, il TAR ha proceduto a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., riconoscendo euro 1.000 per ciascun anno di illegittimo servizio fuori dalla circoscrizione richiesta, per complessivi euro 3.000. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di euro 10.229,19, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Consente di proporre la domanda risarcitoria nel giudizio amministrativo per il danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta dal militare in relazione al rapporto di servizio e all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
art. 11 c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, consente di indicare il giudice munito di giurisdizione davanti al quale la causa può essere riproposta nei termini e alle condizioni di legge.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Prevede l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico, in presenza dei relativi presupposti, per esigenze di cura e ricongiungimento familiare; il diniego deve essere sorretto da esigenze organizzative effettive e adeguatamente dimostrate.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell’amministrazione per il provvedimento illegittimo è ricondotta alla responsabilità extracontrattuale e richiede la prova di condotta non iure, danno-evento, danno-conseguenza, elemento soggettivo, nesso causale materiale e nesso causale giuridico.
artt. 40 ss. c.p.
Il nesso causale materiale è verificato mediante il giudizio controfattuale, eliminando mentalmente la condotta illegittima e accertando se il danno si sarebbe verificato.
artt. 2056 e 1223 c.c.
Il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette dell’illecito, purché sussista il nesso di causalità giuridica.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia provabile, come per il danno non patrimoniale riconosciuto al militare.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La circostanza relativa ai giorni mensili di impiego, non specificamente contestata, è stata ritenuta provata.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per l’adozione di un provvedimento illegittimo ha natura extracontrattuale e presuppone la prova della condotta non iure, del danno-evento, del danno-conseguenza, dell’elemento soggettivo, del nesso causale materiale e del nesso causale giuridico.
- Il giudicato che abbia annullato un provvedimento amministrativo per illegittimità accerta la condotta non iure dell’amministrazione, ma non esonera il danneggiato dalla prova del danno-conseguenza e dei nessi causali necessari per il risarcimento.
- Nel giudizio risarcitorio il nesso causale materiale può essere accertato mediante giudizio controfattuale: occorre verificare se, eliminando mentalmente il provvedimento illegittimo, il privato avrebbe conseguito il bene della vita richiesto.
- Sono risarcibili soltanto le conseguenze immediate e dirette dell’illecito; una voce di spesa non può essere riconosciuta quando non sia provato che sarebbe stata evitata in caso di adozione del provvedimento legittimo.
- In assenza di prova precisa sull’ammontare del danno non patrimoniale, il giudice può procedere a liquidazione equitativa, motivando la quantificazione in relazione alla durata dell’illecito, alla concreta incidenza della condotta e alle condizioni personali e familiari del danneggiato.
- La domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale subito da un familiare minore, distinta da quella proposta dal dipendente pubblico direttamente leso dal provvedimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non rientri nella specifica materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.
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