Ordinanza n. 470/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Della determina di aggiudicazione n. 397 del 13/11/2025 pubblicata il 02.12.2025 a firma del Responsabile della fase di affidamento per la C.U.C. Geom. Valter Pellegrino e del Responsabile della C.U.C. Ing. Pino D’Amelio con cui si aggiudicava la “GARA PER CONTO DEL COMUNE DI SESSA AURUNCA DENOMINATA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER ANNI TRE” in favore della Società “RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL” (C.F/P.IVA 02927210613); b) della comunicazione di aggiudicazione definitiva trasmessa a mezzo pec dalla piattaforma di e-procurement ASMECOMM in data 13.11.2025; c) nota prot. n. 47212 del 10.12.2025, a firma del Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Sessa Aurunca; d) della determinazione n. 253 del 15.07.2025 a firma del Responsabile della fase di affidamento per la C.U.C. Geom. Valter Pellegrino e del Responsabile della C.U.C. Ing. Pino D’Amelio con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice,; per quanto di ragione: e) della determina a contrarre, del bando di gara, nonché del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto ad esso allegati; f) dei verbali di gara; g) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ancorchè non cognito; h) nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, di estremi ignoti, eventualmente stipulato dalla Stazione Appaltante con l’impresa aggiudicataria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio triennale di custodia, ricovero e mantenimento dei cani randagi in favore di altra società, unitamente agli atti della procedura di gara e all'eventuale contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, costituite in ATI, hanno impugnato l'aggiudicazione della gara indetta per conto del Comune di Sessa Aurunca, deducendo censure nei confronti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e della composizione o professionalità della Commissione giudicatrice. In particolare, contestavano che la controinteressata avesse reso dichiarazioni fuorvianti, tali da impedire la corretta comprensione del contenuto dell'offerta tecnica, e dubitavano dell'idoneità professionale dei componenti della Commissione a valutare le offerte. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e chiesta, per quanto occorrente, la declaratoria di nullità o inefficacia dell'eventuale contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, in una valutazione sommaria propria della fase ex art. 55 c.p.a., che il ricorso non presentasse motivi assistiti da una probabile fondatezza nel merito. Quanto all'offerta dell'aggiudicataria, non è emersa, allo stato, la presenza di dichiarazioni fuorvianti tali da rendere incomprensibile il contenuto dell'offerta tecnica. È stata inoltre ritenuta prima facie sufficiente la professionalità dei componenti della Commissione giudicatrice. Anche il periculum in mora non ha giustificato la sospensione, poiché è stato considerato prevalente l'interesse pubblico all'attivazione del servizio; il pregiudizio della ricorrente è stato ritenuto comunque suscettibile di reintegrazione mediante eventuale subentro nel contratto in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del Comune e della controinteressata, liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori, da dividere in parti uguali. Il merito è stato fissato per la prima udienza pubblica del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con esame sommario della probabile fondatezza del ricorso e comparazione degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’aggiudicazione presuppone una valutazione positiva, sia pure sommaria, della probabile fondatezza delle censure dedotte; in mancanza, la domanda deve essere respinta.
- La contestazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario non è cautelarmente persuasiva quando non risultino, allo stato degli atti, dichiarazioni fuorvianti tali da impedire la comprensione del contenuto dell’offerta.
- La professionalità dei componenti della commissione giudicatrice può essere ritenuta sufficiente, in fase cautelare, quando non emergano elementi concreti idonei a mettere in dubbio la loro capacità di valutare le offerte.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico all’attivazione di un servizio può prevalere sull’interesse del concorrente non aggiudicatario alla sospensione dell’aggiudicazione, quando il pregiudizio dedotto possa essere compensato dall’eventuale subentro nel contratto in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
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