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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 2970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario Cartella di pagamento - Cartella esattoriale - Notifica - Onere di produrre in giudizio la copia - Ruolo - Titolo esecutivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della notifica della cartella esattoriale con contestazione dell'onere probatorio a carico dell'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella; dedotta incongruenza tra cartella e ruolo e richiesta di prova documentale della notifica

La decisione

La Corte di Cassazione (Sez. trib., sent. n. 10326/2014) ha ritenuto che non sussiste l'onere per l'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, poiché la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. Ne consegue che l'amministrazione non è tenuta a produrre cartelle di cui l'unico originale è in possesso del debitore

Norme richiamate

  • Cass. Sez. Trib. n. 10326/2014

    La Corte ha interpretato che la cartella esattoriale è mera riproduzione del ruolo e non costituisce titolo diverso dal ruolo; quindi l'onere di produzione integrale della cartella non grava sull'agente della riscossione quando il ruolo è il titolo esecutivo e l'unico originale della cartella è presso il debitore

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto la validità della notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione non è automaticamente obbligato a produrre la copia integrale della cartella se questa è la riproduzione del ruolo; il ruolo costituisce il titolo esecutivo.
  • L'assenza di produzione della cartella da parte dell'amministrazione non determina di per sé l'accoglimento dell'impugnazione se l'atto contestato è riconducibile al ruolo, il quale è il documento rilevante ai fini esecutivi.
  • Il contribuente, detentore dell'unico originale della cartella, può comunque produrre l'originale in giudizio; la capacità probatoria dell'originale del contribuente rimane rilevante.
  • In casi analoghi è opportuno verificare altresì le modalità alternative di prova della notifica (annotazioni di ruolo, registri dell'agente della riscossione, documentazione amministrativa) e non limitarsi alla richiesta della copia cartacea della cartella.
  • Per contestare efficacemente la notifica, il ricorrente deve provare concrete anomalie nella procedura di notifica o l'assenza di elementi che colleghino la cartella al ruolo, non già limitarsi all'aspettativa che l'agente produca l'originale della cartella.

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