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Sentenza

Sentenza n. 943/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in locazione di immobili destinati a struttura ricettiva e bar ristorante

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il verbale della commissione giudicatrice e la comunicazione dell'esclusione dalla procedura per la locazione di immobili nel borgo di Cala d'Oliva, sull'isola dell'Asinara, chiedendo anche, ove intervenuti, l'annullamento o la dichiarazione di nullità e inefficacia del contratto e il subentro. In primo luogo ha dedotto l'incompetenza della commissione giudicatrice, sostenendo che l'esclusione avrebbe dovuto essere disposta dal responsabile unico del procedimento, mentre la commissione sarebbe competente soltanto alla valutazione delle offerte. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 10 del disciplinare, nonché errore sul presupposto e travisamento, contestando che la relazione tecnica e il computo metrico contenessero un'anticipazione dell'offerta economica o una violazione del principio di segretezza delle offerte. Secondo la ricorrente, la tabella inserita nella relazione tecnica aveva soltanto la funzione di confermare il rispetto del limite massimo previsto per i lavori obbligatori e non costituiva offerta economica. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura era stata avviata e gestita autonomamente dall'Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste, dotata di propria soggettività giuridica.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l'impresa è stata riammessa alla procedura dalla commissione giudicatrice, che ha ritenuto accoglibili le motivazioni dell'operatore economico e ha disposto la riapertura della busta tecnica per il riesame della documentazione e l'attribuzione dei punteggi. Poiché la riammissione ha attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che la stessa commissione aveva riconosciuto l'erroneità dell'esclusione. Le spese sono state quindi poste a carico dell'Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se liquidato.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per la trattazione della causa in camera di consiglio ai fini della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 10 del disciplinare di gara

    «dall’esame della Relazione tecnica, del quadro economico e del computo metrico si evince chiaramente l’importo offerto per i lavori obbligatori, sia nel computo metrico che nella relazione tecnica».

    La clausola disciplinare era stata posta a fondamento dell'esclusione, ritenuta successivamente erronea dalla commissione giudicatrice in sede di riammissione.

Massime di principio

  • La riammissione del concorrente a una procedura selettiva, quando attribuisce integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile della controversia alla luce della condotta successiva dell'amministrazione.
  • La riammissione disposta dall'amministrazione perché riconosce l'accoglibilità delle ragioni dell'operatore economico e l'erroneità dell'esclusione costituisce elemento idoneo a giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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