Sentenza del 07/02/2018 n. 386 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi per 68.527 euro ai fini IRPEF, ritenendo che gli acquisti di tre terreni e il mantenimento di una seconda abitazione costituissero indici di maggiore capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente sosteneva invece che i terreni gli fossero stati trasferiti dai genitori mediante una donazione dissimulata da compravendita e che gli assegni indicati come prezzo non fossero mai stati incassati. La questione riguardava quindi la prova dell'origine non reddituale dell'incremento patrimoniale e l'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata la donazione. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso originario. Ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito una prova sufficiente della simulazione della compravendita, sia perché non aveva indicato tale circostanza in risposta al questionario dell'Ufficio, sia perché la documentazione bancaria prodotta non dimostrava da sola l'esistenza di una donazione. È stata applicata la preclusione prevista dall'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, non essendo stata dimostrata una causa non imputabile per la mancata produzione tempestiva. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'alternanza delle decisioni nei gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva
La presenza di determinati incrementi patrimoniali o spese consente all'Amministrazione finanziaria di presumere una maggiore capacità contributiva. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che tali disponibilità derivano da redditi esenti, già tassati o da fonti non reddituali.
Art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973
Le notizie, i dati e i documenti non prodotti in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere utilizzati a favore del contribuente, salvo prova dell'impossibilità non imputabile di adempiere
La mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta dall'Amministrazione può comportare l'inutilizzabilità della stessa nel procedimento e nel processo, a meno che il contribuente dimostri una causa non imputabile.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, senza che ciò elimini necessariamente le preclusioni derivanti dalla mancata risposta agli inviti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 1414, comma 2, del codice civile
La simulazione relativa produce effetti tra le parti secondo il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma
Per dimostrare che una compravendita immobiliare apparente celava una donazione, occorre provare l'effettiva volontà delle parti e il rispetto dei requisiti formali del contratto dissimulato.
Art. 2725 del codice civile
La prova per testimoni dei contratti che devono essere provati per iscritto è ammessa solo nei casi previsti dalla legge
La simulazione relativa di un contratto immobiliare soggetto a forma scritta richiede normalmente una prova documentale adeguata, quale una controdichiarazione, e non può essere dimostrata facilmente mediante mere dichiarazioni o presunzioni.
Massime di principio
- In presenza di acquisti o incrementi patrimoniali rilevanti rispetto al reddito dichiarato, l'Amministrazione può presumere una maggiore capacità contributiva mediante accertamento sintetico.
- Il contribuente deve dimostrare in modo concreto, documentato e tempestivo che la provvista deriva da donazioni, eredità, redditi esenti, redditi già tassati o altre fonti non imponibili.
- Se il contribuente sostiene che una compravendita immobiliare sia simulata e nasconda una donazione, la sola mancata riscossione degli assegni o la documentazione bancaria negativa non è normalmente sufficiente: occorre una prova complessiva e idonea dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato.
- Le circostanze e i documenti richiesti dall'Agenzia devono essere forniti già in risposta al questionario; la produzione tardiva può essere dichiarata inutilizzabile se non viene dimostrata un'impossibilità non imputabile.
- La possibilità di produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario non elimina automaticamente le preclusioni derivanti dall'omessa collaborazione nella fase amministrativa.
- Quando la prova dell'origine non reddituale dell'investimento è insufficiente, prevale la presunzione di capacità contributiva e l'accertamento può essere confermato.
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