Cassazione Penale, Sentenza n. 43860/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che negava la sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: 1) nullità ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen., sostenendo che, trattandosi di reato contestato in forma tentata e con ammissione degli addebiti, era ragionevole l'applicazione di una pena indicativamente inferiore a 3 anni e quindi la custodia sarebbe sproporzionata; 2) omessa motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'attualità e consistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente: la possibilità di applicare una pena inferiore a 3 anni risultava ipotetica e remota dato il carattere di tentata rapina pluriaggravata (numero di persone coinvolte e recidiva reiterata infraquinquennale), perciò non sussiste violazione dell'art. 275 comma 2-bis; quanto alla mancata motivazione sulle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato aveva richiamato l'ordinanza di riesame che poneva rilievo sulla professionalità del gruppo e sulle pregresse condanne del ricorrente, indicanti una persistenza nell'illecito giustificativa della misura più restrittiva. In conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di riassunto dei motivi in cassazione; indica la procedura seguita per sintetizzare i motivi nell'atto di impugnazione.
art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
La norma limita l'applicazione di misure cautelari afflittive quando, anche in caso di ammissione del reato in forma tentata, sia prevedibile una pena detentiva non superiore a 3 anni. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle aggravanti (tentata rapina pluriaggravata, numero di soggetti, recidiva reiterata), la possibilità di pena sotto i 3 anni era remota, quindi la disciplina non è stata violata.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e) e comma terzo)
Lettera b) riguarda i motivi di nullità; lett. e) l'omessa o insufficiente motivazione; il comma terzo disciplina l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o reiterativi. La Corte ha ritenuto i motivi infondati/reiterativi e ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi del comma terzo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
disposizioni sull'ammenda alla Cassa delle ammende (richiamo nella sentenza)
La Corte, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, ha irrogato la misura riparatoria/pecuniaria di euro 3.000,00 da versare alla Cassa delle ammende come sanzione per il ricorso infondato.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; disposizione formale sulla trasmissione/annotazione degli atti.
Massime di principio
- Contestare la custodia cautelare invocando l'applicabilità dell'art. 275 comma 2-bis richiede dimostrare che, concretamente, la pena prevedibile sia verosimilmente inferiore a 3 anni: una mera ammissione del fatto non è sufficiente se sussistono aggravanti che rendono la diminuzione di pena ipotetica.
- La valutazione delle esigenze cautelari si fonda su fatti concreti e recenti (es. recidiva infraquinquennale, professionalità del gruppo, pluralità di autori): per impugnare con successo è necessario contestare specificamente tali elementi e fornire elementi di prova contrari.
- I ricorsi che risultano manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto è prudente valutare preliminarmente la fondatezza reale dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.
- Nelle impugnazioni per omessa motivazione è importante indicare esattamente quale passaggio logico-motivazionale si ritenga mancato e perché la motivazione fornita non sia adeguata, evitando censure generiche.
- Gli elementi aggravanti (recidiva, pluralità di autori, professionalità dell'azione) hanno forte peso nella valutazione della sussistenza della misura cautelare afflittiva e devono essere affrontati specificamente dall'impugnazione se si vuole ottenere la loro esclusione o minimizzazione.
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