Sentenza n. 10307/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute - Politiche Sociali e Disabilità, n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, con cui la Regione ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento ivi compresi, nello specifico: a) i decreti nn. 634 e 696 del 2019, adottati dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); b) il decreto 692/2019 e la nota prot. n. 18453/2019 adottati dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); c) il decreto n. 441/2019, adottato dall’Azienda per l''Assistenza Sanitaria n. 2, confluita, per l’Area Bassa Friulana, nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e, per l’Area Giuliano Isontina, nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); d) il decreto n. 187/2019, adottato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); e) il decreto n. 145/2019, adottato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5, trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); f) il decreto n. 376/2019 adottato dall’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); g) i decreti nn. 149, 130 e 101 del 2019 adottati dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (BURLO); h) la nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019 e la nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13 settembre 2019, adottate dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); i) la nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 e la nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019, adottate dalla Direzione Centrale Salute - politiche sociali e disabilità, unitamente a tutti gli allegati ai citati decreti; l) la nota regionale prot. n. 0239210/P/GEN dd. 14 novembre 2022, di avvio del procedimento volto all''adozione del decreto di individuazione dell''elenco delle aziende fornitrici soggette a ripiano; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente a oggetto «Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di «Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018»; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle Finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022 nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso a quelli impugnati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e le intimava il versamento dell'importo dovuto entro trenta giorni. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui i provvedimenti delle aziende sanitarie regionali, gli atti istruttori e le comunicazioni regionali, la nota esplicativa e i decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alle linee guida per il ripiano, nonché gli accordi e le intese interistituzionali. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere versato gli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il versamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia demolitoria richiesta e facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione. Tuttavia, il pagamento non costituisce un evento satisfattivo della pretesa azionata, perché la domanda di annullamento era diretta a evitare qualsiasi pagamento e non è intervenuto l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Per tale ragione il giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La domanda risarcitoria non è stata esaminata nel merito, non risultando una decisione su di essa nel dispositivo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025
versamento degli oneri di ripiano
Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato il venir meno dell'interesse attuale alla pronuncia di annullamento, pur non integrando una soddisfazione della pretesa demolitoria.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato
La norma è richiamata in relazione alla trattazione da remoto della causa.
Massime di principio
- Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto da un provvedimento amministrativo può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, anche se non soddisfa la pretesa originaria del ricorrente diretta a evitare il pagamento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un evento satisfattivo della pretesa azionata; il mero pagamento dell'importo contestato, in assenza dell'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, non soddisfa una domanda di annullamento proposta per evitare qualsiasi esborso.
- Quando un fatto sopravvenuto elimina l'utilità concreta della decisione demolitoria, ma non realizza la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, la causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e non definita con cessazione della materia del contendere.
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