Cassazione Civile, Ordinanza n. 14283/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dei compensi professionali dovuti a un avvocato per l'attività svolta in due giudizi civili. Il tribunale, in sede di revocazione per errore di fatto, aveva accertato che la professionista non aveva materialmente redatto gli atti processuali per i quali aveva chiesto il compenso, essendosi limitata a sottoscriverli dopo che la redazione era stata affidata alla figlia del cliente, con l'ausilio del marito di costei, giudice. La professionista aveva comunque partecipato ad alcune udienze di rinvio. Il cliente ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo l'inesistenza della motivazione, o comunque una motivazione irriducibilmente contraddittoria, in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi per le singole fasi del giudizio, richiamando gli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. nonché l'art. 14 d.lgs. 150/2011. Contesta in particolare la liquidazione del compenso per la fase di studio, ritenuta ingiustificata per assenza di apporto intellettivo-redazionale, e quella per la fase istruttoria, per la quale invoca una riduzione fino al 70% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 in ragione dell'effettivo modesto apporto professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la circostanza, pacifica, che gli atti processuali siano stati redatti da soggetti terzi non esclude la nascita del rapporto professionale e dell'obbligazione di pagamento in capo al cliente, poiché l'assunzione del patrocinio da parte dell'avvocato è il necessario tramite per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del tribunale, secondo cui tale circostanza incide sul quantum del compenso, da determinare al minimo tariffario in relazione alle prestazioni documentate. La Corte ha aggiunto che l'assunzione di un affare nel carico professionale implica logicamente l'esame della pratica, e che l'inserimento del praticante nello studio consente la redazione autonoma di atti processuali nell'ambito della formazione professionale. Il ricorso è stato rigettato integralmente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'asserita inesistenza o contraddittorietà della motivazione; la Corte non ravvisa alcun vizio motivazionale sindacabile in cassazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti della sentenza; la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito congrua e sufficiente.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Norma invocata dal ricorrente sui criteri di liquidazione del compenso professionale; la Corte conferma la correttezza della liquidazione effettuata dal tribunale.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
Invocato per ottenere una riduzione del compenso fino al 70%; la Corte non accoglie la censura e ritiene legittima la determinazione del compenso al minimo tariffario in ragione delle prestazioni documentate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di compenso professionale dell'avvocato, la mancata redazione materiale degli atti da parte del difensore non esclude di per sé la nascita del rapporto professionale né il diritto al compenso, se il professionista ha assunto il patrocinio e gli atti sono stati spendibili processualmente sotto la sua veste professionale.
- La circostanza che l'attività concreta del difensore sia limitata rispetto all'intero incarico può incidere sulla quantificazione del compenso, ma non elimina automaticamente il diritto al pagamento per le prestazioni comunque documentate.
- L'assunzione di un incarico professionale comporta logicamente almeno un'attività di esame e studio della controversia, sicché la fase di studio non può essere esclusa solo per la mancanza di redazione autografa degli atti.
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è infondata quando il giudice di merito abbia spiegato in modo coerente i criteri adottati per la liquidazione del compenso, soprattutto se la determinazione è stata ancorata al minimo tariffario in relazione alle attività risultanti in atti.
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