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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21398/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere dalla società il pagamento del contributo regionale integrativo per la produttività relativo agli anni dal 2009 in poi, sostenendo che gli accordi sindacali del 2004 prevedessero trattamenti integrativi fissi e permanenti, sganciati da un nesso di corrispettività con le prestazioni rese e con il raggiungimento di obiettivi di efficienza o produttività. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto che il contributo fosse dovuto solo a condizione dell'effettivo finanziamento regionale e del conseguimento di obiettivi di efficienza, produttività, funzionalità e competitività, con approvazione di appositi progetti. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.l. n. 112 del 2008, del d.lgs. n. 175 del 2016, delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 1321, 1322, 2099, 2103 e 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato norme sul pubblico impiego a società partecipata e che avesse male interpretato gli accordi collettivi del 2004, i quali avrebbero previsto un diritto retributivo in misura fissa e permanente, senza condizionarlo a performance aziendali o a specifici obiettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e per la parte residua infondato. Ha osservato che la censura si limitava a richiamare in modo generico i canoni ermeneutici dell'art. 1362 c.c. senza indicare concretamente quale regola interpretativa fosse stata violata e in che modo, risolvendosi nella mera contrapposizione tra la lettura dei ricorrenti e quella, plausibile e congruamente motivata, della Corte d'appello. Nel merito, ha confermato che l'interpretazione degli accordi aziendali e regionali era coerente con la previsione di un'erogazione subordinata al finanziamento regionale e al raggiungimento di obiettivi di efficienza e produttività, anche alla luce della normativa sulle società controllate pubbliche e sul contenimento dei costi del personale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non lo ritiene decisivo nel caso, trattandosi di disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non automaticamente applicabile alla controversia se non nei limiti rilevanti per l'interpretazione degli accordi e per i principi sul contenimento della spesa.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla Corte d'appello come principio che vieta di erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese; la Cassazione considera tale richiamo coerente con la soluzione interpretativa adottata.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    è richiamato come norma che ribadisce la finalizzazione della contrattazione collettiva al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici.

  • art. 18 d.l. n. 112 del 2008

    richiamato come principio di riduzione dei costi del personale e di contenimento degli oneri contrattuali nelle società pubbliche; la Corte lo considera coerente con la lettura degli accordi e della disciplina delle partecipate.

  • art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016

    interpretato come norma che consente al socio pubblico di fissare obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento, anche mediante contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, incidendo sul rapporto tra socio pubblico e società controllata.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato tra le norme denunciate per violazione, senza autonoma decisione specifica nel testo.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato tra le norme denunciate per violazione, senza autonoma decisione specifica nel testo.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulla nozione di contratto, in funzione della contestazione dell'interpretazione degli accordi collettivi.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma sull'autonomia contrattuale, in funzione della contestazione dell'interpretazione degli accordi collettivi.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della natura retributiva del contributo rivendicato.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica incidenza decisoria nel testo.

  • art. 1362 c.c.

    la Corte ribadisce che, per denunciare in cassazione l'erronea interpretazione di un accordo, occorre indicare specificamente il canone ermeneutico violato e il modo della violazione; non basta contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 25 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato indirettamente nell'interpretazione dell'art. 19, quale parametro tenuto presente per le limitazioni alle assunzioni e al contenimento della spesa.

  • art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato come possibile fonte di responsabilità, anche erariale, per gli amministratori delle società controllate che non perseguano il contenimento dei costi richiesto dalla legge.

  • legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 301

    richiamata come disposizione che ha vietato finanziamenti statali alle Regioni per i rinnovi contrattuali nel settore del trasporto pubblico locale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro l'interpretazione di un accordo o contratto è inammissibile se si limita a richiamare in astratto i criteri ermeneutici senza indicare quale specifico canone sia stato violato e in che modo; non è consentito sostituire semplicemente alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione ritenuta più favorevole.
  • Quando il giudice di merito motivi in modo plausibile e coerente l'interpretazione di un testo negoziale, la Cassazione non può sostituire una propria lettura se quella accolta è comunque tra le interpretazioni possibili.
  • Gli accordi relativi a trattamenti economici accessori nelle società controllate da enti pubblici possono legittimamente essere interpretati come subordinati a obiettivi di efficienza, produttività e funzionalità, nonché alla previa disponibilità delle risorse finanziarie esterne previste dagli accordi stessi.
  • Nelle società partecipate pubbliche, la disciplina sul contenimento della spesa di personale e degli oneri contrattuali può rilevare come criterio di coerenza dell'interpretazione degli accordi collettivi e come limite all'attribuzione di emolumenti accessori non connessi a risultati o prestazioni effettive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAmministratoriImpugnazioni
RamiLavoroSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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