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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19404/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. era formulata in modo assolutamente generico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, preso atto della sua rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminato nei termini concordati tra le parti. Il ricorso è stato trattato senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., essendo stato proposto contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In cassazione si è dedotta, in termini ritenuti del tutto generici, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    trattato senza formalità di procedura

    Il ricorso avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. viene deciso senza formalità di procedura.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione, in relazione alla rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ribadisce che la censura sulla mancata verifica di una causa di proscioglimento deve essere specifica; la doglianza generica è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza resa in base all'art. 599-bis c.p.p., la trattazione avviene senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La deduzione della mancata verifica di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche argomentazioni; una censura del tutto generica è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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