Sentenza del 25/06/2015 n. 5851 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Amministratore di fatto - Responsabilità per le violazioni fiscali commesse da società di capitali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa sanzionatoria nei confronti dell'amministratore di fatto non è stata ritenuta fondata. Le sanzioni per le violazioni fiscali commesse dalla società di capitali restano a carico della società stessa, salvo l'applicazione di specifiche disposizioni che prevedano diversamente e purché ne ricorrano i presupposti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare personalmente all'amministratore di fatto le sanzioni amministrative tributarie derivanti da violazioni fiscali commesse da una società di capitali. Secondo il principio riportato, la mera qualità di amministratore di fatto non determina la responsabilità personale per tali sanzioni, poiché l'obbligazione sanzionatoria ricade sulla società, quale soggetto che ha commesso la violazione.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie sono normalmente imputate alla società, distinta dalla persona fisica che la amministra.
- La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non basta per trasferire personalmente sull'amministratore le sanzioni fiscali irrogate alla società.
- Per affermare una responsabilità personale occorre individuare una specifica base normativa e dimostrare i relativi presupposti, come una condotta autonoma della persona fisica o l'applicabilità di una disciplina speciale.
- La responsabilità dell'amministratore di fatto può comunque rilevare su altri piani, ad esempio civile, penale o in materia di obblighi contributivi, che non devono essere automaticamente confusi con la responsabilità amministrativa tributaria.
- In casi analoghi è necessario verificare chi sia formalmente indicato come autore della violazione, quale norma sanzionatoria sia applicata e se esistano eccezioni alla regola dell'imputazione alla società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2015Sentenza del 25/06/2015 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 25 giu 2015Sentenza del 25/06/2015 n. 82 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 25 giu 2015Sentenza del 25/06/2015 n. 84 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 25 giu 2015Sentenza del 25/06/2015 n. 117 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 25 giu 2015Sentenza del 25/06/2015 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 giu 2015Sentenza del 25/06/2015 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →