Cassazione Civile, Ordinanza n. 11105/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista geometra aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con cui l’Amministrazione gli aveva imputato, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, redditi formalmente riferiti a una società in accomandita semplice ritenuta mera interposta. Secondo l’Ufficio, la società, partecipata dal contribuente e dai suoi figli, aveva acquistato in leasing un immobile strumentale e lo aveva poi concesso in locazione al professionista, consentendogli di trasformare canoni di leasing fiscalmente indeducibili in canoni di locazione deducibili. Il contribuente sosteneva, in Cassazione, tre censure: 1) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale rafforzato e per difetto di motivazione sulle giustificazioni; 2) violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi di interposizione elusiva e sostenendo che l’immobile era stato prima locato a un terzo estraneo e che l’eventuale elusione sarebbe stata solo parziale; 3) violazione dei principi sull’elusione fiscale quanto al quantum da recuperare, assumendo che la ripresa dovesse essere limitata al vantaggio fiscale effettivo e non all’intero importo dei canoni.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardività, ma ha comunque esaminato i motivi del ricorso principale e li ha giudicati infondati. In particolare, ha escluso l’applicabilità della procedura dell’art. 37-bis perché la fattispecie accertata era di interposizione ex art. 37, comma 3, non di abuso del diritto soggetto al contraddittorio rafforzato; ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che la società fosse uno schermo interposto; ha affermato che, una volta accertata l’interposizione, il recupero a tassazione deve riguardare l’intero ammontare dei canoni di leasing non deducibili, non la sola differenza rispetto al canone di locazione praticato a terzi. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso. È stata inoltre data atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
imputava al prefato contribuente i redditi di cui appariva titolare la società
norma antielusiva che colpisce l’interposizione di persona, reale o fittizia, consentendo di imputare al soggetto interponente il reddito formalmente attribuito al terzo interposto; non richiede la prova di una condotta fraudolenta, ma dell’uso improprio di uno strumento giuridico per eludere il prelievo.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
non si applica alle ipotesi di interposizione ex art. 37, comma 3; la disciplina del contraddittorio rafforzato e della motivazione specifica riguarda l’abuso del diritto e non la diversa fattispecie di interposizione elusiva.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono utilizzabili dal giudice di merito quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in cassazione non basta prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, occorre evidenziare illogicità o contraddittorietà della motivazione decisoria.
art. 54, comma 2, t.u.i.r.
nel testo applicabile ratione temporis, impediva la deduzione dei canoni di leasing relativi a beni immobili strumentali per l’esercizio della professione acquistati anteriormente al 1° gennaio 2007.
art. 1, comma 335, L. n. 296/2006
richiamato come disposizione che, insieme all’art. 54 t.u.i.r., fondava il divieto di deduzione dei canoni di leasing degli immobili strumentali acquistati prima del 1° gennaio 2007.
art. 369, comma 1, c.p.c.
il termine per il controricorso decorre dalla valida notificazione del ricorso per cassazione; la rinnovazione della notifica alla stessa parte, dopo che la prima si sia perfezionata, non fa decorrere un nuovo termine.
art. 370, comma 1, c.p.c.
il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 conserva un ambito autonomo rispetto all’abuso del diritto: si applica alle ipotesi di interposizione reale o fittizia di persona e consente di imputare il reddito al soggetto che ne è effettivo possessore.
- La procedura del contraddittorio preventivo rafforzato e la motivazione specifica previste per l’abuso del diritto non sono estensibili automaticamente all’accertamento fondato sull’interposizione elusiva ex art. 37, comma 3.
- Nel giudizio tributario, la prova dell’interposizione può essere data per presunzioni semplici: il giudice di merito valuta la gravità, precisione e concordanza degli indizi, e in cassazione la censura è ammissibile solo se si denuncia un vizio logico o giuridico della motivazione, non una mera lettura alternativa dei fatti.
- Quando l’operazione elusiva consiste nell’utilizzo di una società-schermo per far transitare costi fiscalmente indeducibili, il recupero a tassazione riguarda l’intero ammontare dei costi indebitamente portati in deduzione, poiché il reddito va imputato all’interponente come se fosse stato da lui direttamente prodotto.
- La rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, dopo che la notificazione iniziale si sia già validamente perfezionata, non fa decorrere un nuovo termine per il controricorso.
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