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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11105/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista geometra aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con cui l’Amministrazione gli aveva imputato, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, redditi formalmente riferiti a una società in accomandita semplice ritenuta mera interposta. Secondo l’Ufficio, la società, partecipata dal contribuente e dai suoi figli, aveva acquistato in leasing un immobile strumentale e lo aveva poi concesso in locazione al professionista, consentendogli di trasformare canoni di leasing fiscalmente indeducibili in canoni di locazione deducibili. Il contribuente sosteneva, in Cassazione, tre censure: 1) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale rafforzato e per difetto di motivazione sulle giustificazioni; 2) violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi di interposizione elusiva e sostenendo che l’immobile era stato prima locato a un terzo estraneo e che l’eventuale elusione sarebbe stata solo parziale; 3) violazione dei principi sull’elusione fiscale quanto al quantum da recuperare, assumendo che la ripresa dovesse essere limitata al vantaggio fiscale effettivo e non all’intero importo dei canoni.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardività, ma ha comunque esaminato i motivi del ricorso principale e li ha giudicati infondati. In particolare, ha escluso l’applicabilità della procedura dell’art. 37-bis perché la fattispecie accertata era di interposizione ex art. 37, comma 3, non di abuso del diritto soggetto al contraddittorio rafforzato; ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che la società fosse uno schermo interposto; ha affermato che, una volta accertata l’interposizione, il recupero a tassazione deve riguardare l’intero ammontare dei canoni di leasing non deducibili, non la sola differenza rispetto al canone di locazione praticato a terzi. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso. È stata inoltre data atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    imputava al prefato contribuente i redditi di cui appariva titolare la società

    norma antielusiva che colpisce l’interposizione di persona, reale o fittizia, consentendo di imputare al soggetto interponente il reddito formalmente attribuito al terzo interposto; non richiede la prova di una condotta fraudolenta, ma dell’uso improprio di uno strumento giuridico per eludere il prelievo.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    non si applica alle ipotesi di interposizione ex art. 37, comma 3; la disciplina del contraddittorio rafforzato e della motivazione specifica riguarda l’abuso del diritto e non la diversa fattispecie di interposizione elusiva.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono utilizzabili dal giudice di merito quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in cassazione non basta prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, occorre evidenziare illogicità o contraddittorietà della motivazione decisoria.

  • art. 54, comma 2, t.u.i.r.

    nel testo applicabile ratione temporis, impediva la deduzione dei canoni di leasing relativi a beni immobili strumentali per l’esercizio della professione acquistati anteriormente al 1° gennaio 2007.

  • art. 1, comma 335, L. n. 296/2006

    richiamato come disposizione che, insieme all’art. 54 t.u.i.r., fondava il divieto di deduzione dei canoni di leasing degli immobili strumentali acquistati prima del 1° gennaio 2007.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il termine per il controricorso decorre dalla valida notificazione del ricorso per cassazione; la rinnovazione della notifica alla stessa parte, dopo che la prima si sia perfezionata, non fa decorrere un nuovo termine.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 conserva un ambito autonomo rispetto all’abuso del diritto: si applica alle ipotesi di interposizione reale o fittizia di persona e consente di imputare il reddito al soggetto che ne è effettivo possessore.
  • La procedura del contraddittorio preventivo rafforzato e la motivazione specifica previste per l’abuso del diritto non sono estensibili automaticamente all’accertamento fondato sull’interposizione elusiva ex art. 37, comma 3.
  • Nel giudizio tributario, la prova dell’interposizione può essere data per presunzioni semplici: il giudice di merito valuta la gravità, precisione e concordanza degli indizi, e in cassazione la censura è ammissibile solo se si denuncia un vizio logico o giuridico della motivazione, non una mera lettura alternativa dei fatti.
  • Quando l’operazione elusiva consiste nell’utilizzo di una società-schermo per far transitare costi fiscalmente indeducibili, il recupero a tassazione riguarda l’intero ammontare dei costi indebitamente portati in deduzione, poiché il reddito va imputato all’interponente come se fosse stato da lui direttamente prodotto.
  • La rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, dopo che la notificazione iniziale si sia già validamente perfezionata, non fa decorrere un nuovo termine per il controricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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