Cassazione Civile, Ordinanza n. 01009/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un'avvocata aveva chiesto il pagamento dei compensi per l'attività svolta in favore di un assistito in un giudizio di equa riparazione ex L. 89/2001. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provato il conferimento del mandato professionale, perché la firma apposta sulla procura era stata disconosciuta, e comunque osservando che l'attività dell'avvocata si era limitata alla redazione del ricorso, senza notifica e senza instaurazione del contraddittorio con il Ministero. Nel ricorso per cassazione la professionista deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme su procura alle liti, valutazione della prova e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che la procura in atti dimostrasse il mandato e che il relativo disconoscimento non impedisse il riconoscimento del compenso. Con il secondo motivo lamentava che la Corte d'appello non avesse considerato che, avendo comunque redatto il ricorso ex L. 89/2001, il compenso fosse dovuto anche se l'atto non era stato notificato e il procedimento non si era ulteriormente sviluppato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, evidenziando che la decisione di merito era sorretta da una seconda ratio autonoma e non adeguatamente censurata: la sola redazione del ricorso era stata considerata attività inutile e priva di utilità per il cliente, poiché non era seguita la notifica né l'instaurazione del contraddittorio, con conseguente mancato corretto espletamento del mandato difensivo. Poiché tale ratio da sola era idonea a sorreggere il decisum, l'eventuale critica alla prima ratio, relativa alla prova del mandato, era irrilevante. La Corte ha inoltre osservato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, essendo l'intimato rimasto senza difese. Ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della procura alle liti e del mandato professionale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 214 c.p.c.
Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura/procura.
art. 215 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti del disconoscimento della scrittura.
art. 221 c.p.c.
Richiamato in relazione alla querela di falso e alla contestazione dell'autenticità della firma.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine al conferimento del mandato e al diritto al compenso.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del rapporto professionale e del mandato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per asserita omissione di pronuncia o mancata considerazione dell'attività svolta.
art. 2696 c.c.
Citato nel secondo motivo; dal testo non emerge un'interpretazione specifica della Corte.
L. 89/2001
Indica il giudizio di equa riparazione nel quale la ricorrente aveva svolto l'attività professionale.
art. 380-bis c.p.c.
Utilizzato per la definizione anticipata in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte: l'omessa o infondata critica anche di una sola ratio rende inutile l'esame delle altre.
- Se il giudice di merito qualifica come inutile e priva di utilità per il cliente l'attività professionale svolta, la mera redazione di un atto senza successiva notifica o instaurazione del contraddittorio può non essere sufficiente a fondare il diritto al compenso, ove il mandato non risulti correttamente eseguito.
- Il disconoscimento della procura o della firma rilevante ai fini del mandato professionale può costituire uno degli argomenti decisivi sul diritto al compenso, ma la sua impugnazione non consente l'accoglimento del ricorso se resta intatta un'autonoma motivazione di merito sfavorevole.
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: deduzioni generiche o non ancorate agli atti di causa non sono idonee a scalfire la motivazione decisiva.
- La definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato può comportare, quando il ricorso è rigettato in conformità alla proposta, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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