Cassazione Penale, Sentenza n. 5250/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità dell'ordinanza che aveva disposto il giudizio immediato (12/09/2016) per violazione degli artt. 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen. e di diritti costituzionali (artt. 3, 24, 25, 111 Cost.), con la conseguente mancanza dei presupposti per il rito immediato e la lesione delle prerogative difensive per l'omessa udienza preliminare; (2) violazione e errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 e vizio della motivazione nella conferma della responsabilità di Roberto Mirabilio: la condanna sarebbe stata basata su elementi fattuali neutri (la coltivazione era realizzata da Luca nel terreno retrostante, la disponibilità delle chiavi del magazzino era comune ai vicini) e dunque non idonei a provare il concorso nel reato, al più la consapevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, richiamando la giurisprudenza che impedisce al giudice del dibattimento di sindacare nuovamente la sussistenza dei presupposti del giudizio immediato, salvo specifiche nullità previste dagli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., circostanza non dedotta e inoltre l'interrogatorio degli imputati risultava regolarmente acquisito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura sulla valutazione del fatto e delle prove (vizi non sindacabili in sede di legittimità), in presenza di una doppia conferma di responsabilità nei due gradi di merito: la Corte d'appello aveva logicamente motivato la partecipazione di Roberto con riferimento all'assenso alla destinazione del terreno e alla disponibilità delle chiavi del magazzino, custodite nel furgone di Roberto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento nella misura di euro 3.000,00 per ciascuno alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione del concorso sulla base di elementi di disponibilità dei luoghi e dei mezzi (chiavi, assenso all'uso del terreno) che costituiscono elementi di prova indiretta della partecipazione.
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma penale sulla produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (coltivazione di piante di canapa indiana) è stata ritenuta sussistente e partecipata dagli imputati in base agli elementi di fatto ritenuti probatori dai giudici di merito.
art. 453, comma 1 cod. proc. pen.
Regola sul giudizio immediato (richiesta del PM e decreto del GIP): la Corte ha ricordato che la verifica dei presupposti per il rito immediato spetta al giudice per le indagini preliminari e non è soggetta a nuovo sindacato in sede di dibattimento o cassazione, salvo le nullità espressamente previste.
art. 454, comma 1 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento immediato: contestata dai ricorrenti ma non dimostrata la violazione; la Corte richiede specificità e fondatezza per far valere la nullità.
art. 456 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del decreto che dispone il giudizio immediato: la Corte ha ribadito che il giudice del dibattimento non può riesaminare la sussistenza delle condizioni del giudizio immediato, essendo tale controllo pacificamente limitato.
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Nullità processuali rilevanti per l'intervento dell'imputato (es. assenza di valido interrogatorio o invito a presentarsi): la Corte ha osservato che soltanto tali nullità possono legittimare un sindacato sull'adozione del rito immediato; nel caso concreto non sono state allegati né dimostrati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione, con condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende; applicata per imporre l'onere economico ai ricorrenti.
artt. 3, 24, 25, 111 Cost.
Richiamate a sostegno delle doglianze costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, inviolabilità della libertà personale, giusto processo): la Corte non ha ritenuto che fossero state violate in modo concreto e specifico tali garanzie nel procedimento relativo al rito immediato.
Massime di principio
- Le censure generiche contro la scelta del rito immediato sono inammissibili: chi impugna deve indicare specifiche violazioni e, se si contesta la validità dell'adozione del rito immediato, deve prospettare nullità previste dagli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. (es. assenza di valido interrogatorio o invito a presentarsi).
- La Cassazione non è sede per rivedere valutazioni empiriche della prova già effettuate in entrambi i gradi di merito (doppia conformità). Le doglianze che mirano a una diversa lettura degli elementi di fatto sono normalmente inammissibili, salvo che si prospetti l'esistenza di una prova inesistente o di un risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà.
- In casi di imputazione per concorso in reato, elementi indiziari quali la disponibilità di luoghi o mezzi (es. chiavi di un magazzino, custodia delle chiavi nel veicolo, disponibilità del fondo) e l'assenso alla destinazione del terreno possono legittimamente concorrere a fondare la responsabilità, se valutati con motivazione logica e congrua.
- Per impugnare una condanna basata su prove indirette è strategico dimostrare l'inesistenza della prova o la sua contraddittorietà manifesta, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione; in mancanza di ciò il ricorso per cassazione sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Chi propone ricorso per cassazione deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen., specialmente quando i motivi sono ritenuti manifestamente infondati.
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