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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5250/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità dell'ordinanza che aveva disposto il giudizio immediato (12/09/2016) per violazione degli artt. 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen. e di diritti costituzionali (artt. 3, 24, 25, 111 Cost.), con la conseguente mancanza dei presupposti per il rito immediato e la lesione delle prerogative difensive per l'omessa udienza preliminare; (2) violazione e errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 e vizio della motivazione nella conferma della responsabilità di Roberto Mirabilio: la condanna sarebbe stata basata su elementi fattuali neutri (la coltivazione era realizzata da Luca nel terreno retrostante, la disponibilità delle chiavi del magazzino era comune ai vicini) e dunque non idonei a provare il concorso nel reato, al più la consapevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, richiamando la giurisprudenza che impedisce al giudice del dibattimento di sindacare nuovamente la sussistenza dei presupposti del giudizio immediato, salvo specifiche nullità previste dagli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., circostanza non dedotta e inoltre l'interrogatorio degli imputati risultava regolarmente acquisito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura sulla valutazione del fatto e delle prove (vizi non sindacabili in sede di legittimità), in presenza di una doppia conferma di responsabilità nei due gradi di merito: la Corte d'appello aveva logicamente motivato la partecipazione di Roberto con riferimento all'assenso alla destinazione del terreno e alla disponibilità delle chiavi del magazzino, custodite nel furgone di Roberto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento nella misura di euro 3.000,00 per ciascuno alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione del concorso sulla base di elementi di disponibilità dei luoghi e dei mezzi (chiavi, assenso all'uso del terreno) che costituiscono elementi di prova indiretta della partecipazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma penale sulla produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (coltivazione di piante di canapa indiana) è stata ritenuta sussistente e partecipata dagli imputati in base agli elementi di fatto ritenuti probatori dai giudici di merito.

  • art. 453, comma 1 cod. proc. pen.

    Regola sul giudizio immediato (richiesta del PM e decreto del GIP): la Corte ha ricordato che la verifica dei presupposti per il rito immediato spetta al giudice per le indagini preliminari e non è soggetta a nuovo sindacato in sede di dibattimento o cassazione, salvo le nullità espressamente previste.

  • art. 454, comma 1 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento immediato: contestata dai ricorrenti ma non dimostrata la violazione; la Corte richiede specificità e fondatezza per far valere la nullità.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del decreto che dispone il giudizio immediato: la Corte ha ribadito che il giudice del dibattimento non può riesaminare la sussistenza delle condizioni del giudizio immediato, essendo tale controllo pacificamente limitato.

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

    Nullità processuali rilevanti per l'intervento dell'imputato (es. assenza di valido interrogatorio o invito a presentarsi): la Corte ha osservato che soltanto tali nullità possono legittimare un sindacato sull'adozione del rito immediato; nel caso concreto non sono state allegati né dimostrati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione, con condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende; applicata per imporre l'onere economico ai ricorrenti.

  • artt. 3, 24, 25, 111 Cost.

    Richiamate a sostegno delle doglianze costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, inviolabilità della libertà personale, giusto processo): la Corte non ha ritenuto che fossero state violate in modo concreto e specifico tali garanzie nel procedimento relativo al rito immediato.

Massime di principio

  • Le censure generiche contro la scelta del rito immediato sono inammissibili: chi impugna deve indicare specifiche violazioni e, se si contesta la validità dell'adozione del rito immediato, deve prospettare nullità previste dagli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. (es. assenza di valido interrogatorio o invito a presentarsi).
  • La Cassazione non è sede per rivedere valutazioni empiriche della prova già effettuate in entrambi i gradi di merito (doppia conformità). Le doglianze che mirano a una diversa lettura degli elementi di fatto sono normalmente inammissibili, salvo che si prospetti l'esistenza di una prova inesistente o di un risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà.
  • In casi di imputazione per concorso in reato, elementi indiziari quali la disponibilità di luoghi o mezzi (es. chiavi di un magazzino, custodia delle chiavi nel veicolo, disponibilità del fondo) e l'assenso alla destinazione del terreno possono legittimamente concorrere a fondare la responsabilità, se valutati con motivazione logica e congrua.
  • Per impugnare una condanna basata su prove indirette è strategico dimostrare l'inesistenza della prova o la sua contraddittorietà manifesta, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione; in mancanza di ciò il ricorso per cassazione sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen., specialmente quando i motivi sono ritenuti manifestamente infondati.

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