Tribunale, Sentenza T-745/18
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021 (Estratti). — Covestro Deutschland AG contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012‑2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato e illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Parità di trattamento – Legittimo affidamento. — Causa T-745/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Covestro contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato illegittimo l’esenzione dagli oneri di rete riconosciuta in Germania ai consumatori di carico di base per il 2012-2013. Ha prima escluso la tardività del ricorso e poi ha ritenuto che il supplemento controverso fosse un onere obbligatorio assimilabile a un prelievo parafiscale, gestito secondo un meccanismo integralmente disciplinato dalle autorità pubbliche. Per questo motivo ha confermato l’esistenza di risorse statali e, quindi, la legittimità della decisione di recupero.
Aiuti di Stato: qualificazione come risorse statali dell’esenzione dagli oneri di rete concessa ai grandi consumatori di energia elettrica in Germania e rigetto del ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, la ricorrente contestava: la ricevibilità del ricorso per asserita tardività rispetto alla pubblicazione della decisione; nel merito, soprattutto, se l’esenzione totale dagli oneri di rete prevista dal regolamento StromNEV 2011 e finanziata tramite il supplemento controverso costituisse un aiuto di Stato concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per assenza di un onere obbligatorio e/o di controllo statale sui fondi; inoltre, in via più generale, l’esistenza dell’aiuto, la compatibilità con il mercato interno e i profili di legittimo affidamento/parità di trattamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che il ricorso era tempestivo, poiché per un ricorso diretto contro una decisione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale il termine decorre dalla pubblicazione, quando il ricorrente non è destinatario della decisione né ne ha ricevuto notifica. Nel merito, ha confermato che l’esenzione dagli oneri di rete finanziata dal supplemento controverso costituisce un aiuto di Stato concesso mediante risorse statali: il supplemento, imposto con decisione dell’autorità di regolamentazione, aveva natura di onere obbligatorio/prelievo parafiscale e i fondi erano soggetti a un controllo statale sul meccanismo di riscossione e di attribuzione; di conseguenza, la Commissione poteva qualificare la misura come aiuto illegittimo e incompatibile e ordinarne il recupero.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 994/98
- Regolamento StromNEV (2011)
- Regolamento StromNEV (2013)
- Decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8-11-024)
- Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz del 19 marzo 2002
Aiuti di Stato e oneri di rete per grandi consumatori di energia elettrica
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Covestro Deutschland AG, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, avverso la decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile il regime tedesco di esenzione totale dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base nel periodo 2012-2013. Il Tribunale esamina dapprima la tempestività del ricorso e, poi, nel merito, la questione centrale della presenza di risorse statali e del carattere di aiuto della misura.
Fatti e contesto normativo nazionale
Prima dell’introduzione delle misure controverse, i consumatori non di punta e quelli di carico di base erano soggetti a oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con un contributo minimo pari al 20% dell’onere di rete pubblicato. Con il regolamento StromNEV 2011, a decorrere retroattivamente dal 1º gennaio 2011, tali canoni sono stati sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base.
Il sistema prevedeva che i gestori del sistema di trasmissione rimborsassero i gestori del sistema di distribuzione per le perdite di entrate derivanti dall’esenzione, con compensazione finanziaria interna. Dal 2012 la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 ha introdotto un supplemento controverso, destinato a finanziare tali perdite, riscosso presso gli utenti finali o i fornitori di energia elettrica e riversato ai gestori di trasmissione.
Nel 2013 il regolamento StromNEV è stato modificato: l’esenzione è stata abrogata per il futuro e sostituita, per i consumatori di carico di base, da canoni forfettari. È stato inoltre previsto un regime transitorio per gli anni 2012 e 2013 per i soggetti che non avevano ancora beneficiato dell’esenzione.
Decisione della Commissione
La Commissione, con la decisione impugnata, ha constatato che tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 la Germania aveva concesso illegittimamente aiuti di Stato nella forma dell’esenzione controversa. Ha ritenuto che l’aiuto corrispondesse ai costi di rete generati nel 2012 e 2013 dai consumatori di carico di base, o, se inferiori, al contributo minimo. Ha altresì dichiarato la misura incompatibile con il mercato interno, in quanto non rientrante nelle deroghe dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, e ha ordinato il recupero degli aiuti con interessi, oltre all’annullamento dei pagamenti ancora pendenti.
Ricevibilità del ricorso
La Commissione eccepiva la tardività del ricorso. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando che l’articolo 263, sesto comma, TFUE prevede che il termine decorre, in via principale, dalla pubblicazione o notificazione dell’atto, e solo in mancanza di queste dalla conoscenza dell’atto. Poiché la decisione impugnata era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e Covestro non era destinataria della decisione né aveva ricevuto notifica, essa poteva legittimamente assumere la pubblicazione come dies a quo.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la giurisprudenza invocata dalla Commissione potesse mutare tale conclusione, distinguendo i casi in cui il termine decorre dalla notifica al destinatario o dalla conoscenza inconfutabile dell’atto da quelli, come il presente, in cui l’atto è stato pubblicato e il ricorrente è un terzo non destinatario.
La nozione di risorse statali e il supplemento controverso
Nel merito, il Tribunale si è concentrato sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’asserita assenza di risorse statali. Ha ricostruito la giurisprudenza della Corte in materia di finanziamenti parafiscali e controllo pubblico, richiamando in particolare le sentenze Germania/Commissione del 28 marzo 2019 e Achema del 15 maggio 2019.
Il Tribunale ha affermato che, secondo tale giurisprudenza, la natura statale delle risorse può risultare da due elementi alternativi o comunque complementari:
- l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori finali o sui clienti finali;
- il controllo statale sulla gestione dei fondi o sui soggetti incaricati della loro riscossione e distribuzione.
Ha quindi valutato il supplemento controverso come prelievo parafiscale o onere obbligatorio. La decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione di riscuotere il supplemento presso gli utenti della rete e di trasferire mensilmente gli introiti ai gestori del sistema di trasmissione. Il supplemento era quindi giuridicamente vincolante e non un mero meccanismo contrattuale di diritto privato.
Il Tribunale ha chiarito che i debitori finali del supplemento erano gli utenti della rete, ossia i fornitori di energia elettrica e i grandi consumatori direttamente collegati, mentre non era pertinente la questione dell’eventuale traslazione del costo lungo la filiera verso altri utilizzatori finali. Ha inoltre osservato che il supplemento era determinato per il 2012 direttamente dalla BNetzA e, per il 2013, secondo un metodo imposto dalla stessa autorità, con adeguamento annuale ai fabbisogni effettivi.
Ne ha dedotto che la misura costituiva un onere obbligatorio e che le somme raccolte dovevano essere qualificate come risorse statali.
Controllo statale sui fondi e sui gestori di rete
Il Tribunale ha poi affrontato il secondo profilo: il controllo statale sui fondi o sui gestori di rete. Ha escluso che vi fosse un controllo pubblico permanente sui gestori di rete, in linea con la sentenza Germania/Commissione del 2019. Tuttavia ha ritenuto tale circostanza non decisiva, poiché nel caso di specie il controllo statale riguardava l’intero meccanismo di riscossione e attribuzione del supplemento.
Secondo il Tribunale:
- gli introiti del supplemento erano destinati esclusivamente a compensare le perdite di entrate derivanti dall’esenzione;
- i gestori di rete agivano come meri intermediari di un meccanismo integralmente disciplinato da norme statali;
- la destinazione esclusiva delle somme, lungi dall’escludere il controllo pubblico, confermava che il sistema era regolato dalle autorità nazionali;
- il fatto che i gestori fossero soggetti di diritto privato non impediva di qualificarli come incaricati della gestione di risorse statali.
Il Tribunale ha inoltre respinto gli argomenti relativi alla pretesa assenza di un potere statale di disposizione sui fondi, alla sopportazione di eventuali crediti inesigibili e alla dedotta illegittimità del regime nel diritto tedesco, rilevando che, finché la decisione della BNetzA era applicata, produceva effetti giuridici rilevanti ai fini del diritto degli aiuti di Stato.
Decisione finale
Il Tribunale ha concluso che il supplemento controverso costituiva un prelievo parafiscale/onere obbligatorio imposto da un’autorità pubblica e che il regime era controllato dallo Stato nella riscossione e nell’attribuzione dei fondi. Di conseguenza, l’esenzione controversa è stata confermata come misura concessa mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna di Covestro alle spese e della Repubblica federale di Germania alla sopportazione delle proprie spese.
Principi affermati
- Per un ricorso diretto contro una decisione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione se il ricorrente non è destinatario dell’atto e non ha ricevuto notifica.
- Un supplemento imposto da un’autorità pubblica, riscosso obbligatoriamente presso gli utenti della rete e destinato esclusivamente a compensare perdite di entrata di un regime di esenzione, può costituire un prelievo parafiscale e integrare l’uso di risorse statali.
- Il fatto che i fondi siano gestiti da soggetti di diritto privato non esclude la natura statale delle risorse quando l’intero meccanismo di riscossione e attribuzione è regolato e controllato dallo Stato.
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