Sentenza n. 239/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n. 1040/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva annullato la deliberazione consiliare comunale recante la presa d’atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano regolatore generale, nonché respinto la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (proprietarie e regione)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR con un unico motivo, deducendo erroneità della decisione nella parte in cui aveva accolto il secondo, il terzo e implicitamente il quarto motivo del ricorso di primo grado, violazione degli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., errore in fatto risultante dagli atti e insussistenza delle violazioni accertate. In particolare, ha contestato che l’osservazione presentata dalle proprietarie fosse stata accolta, sostenendo che le prescrizioni del parere motivato VAS non avessero inciso sul loro fondo; ha negato che le modifiche conseguenti al parere VAS avessero carattere sostanziale, evidenziando che le aree interessate sarebbero state pari al 16,31% del territorio comunale e che lo stralcio delle previsioni edificatorie sarebbe stato obbligatorio; ha inoltre sostenuto che non fosse necessaria la rinnovazione della pubblicazione e della partecipazione procedimentale. Le appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello e hanno riproposto i motivi assorbiti in primo grado, subordinatamente all’eventuale accoglimento del gravame.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il CGARS ha ritenuto corretta la qualificazione dell’osservazione delle proprietarie come accolta, seppure condizionatamente, poiché le controdeduzioni comunali l’avevano valutata come “accoglibile” subordinandola a specifici adempimenti; la successiva reiezione era stata motivata esclusivamente dal sopravvenuto parere VAS. Il giudice ha escluso che il parere VAS imponesse automaticamente la trasformazione delle aree in zona agricola o in “zone bianche”: esso aveva rilevato un deficit istruttorio e richiesto l’espunzione delle previsioni relative a varie zone, prospettando eventualmente una successiva variante sottoposta a nuova VAS e VIncA. Il Comune disponeva quindi di margini decisionali sulle modalità di adeguamento e non poteva qualificare come meramente obbligatoria la scelta di azzerare le destinazioni edificatorie. Tale modifica, riguardando le previsioni edificatorie di più zonizzazioni e incidendo sullo sviluppo complessivo del territorio, non costituiva una variazione di dettaglio. Ne conseguiva l’incompatibilità con la procedura semplificata prevista dall’art. 54, comma 3, della l.r. Sicilia n. 19/2020 e la necessità di rinnovare il procedimento di formazione del piano, con nuova adozione, pubblicazione, riapertura dei termini per le osservazioni e approvazione definitiva. L’omessa rinnovazione violava i principi di pubblicità e partecipazione e integrava difetto di istruttoria. È stata ritenuta irrilevante la precisa quantificazione percentuale delle aree interessate, poiché decisiva era la natura sostanziale della modifica. Le ulteriori questioni e la domanda risarcitoria riproposta dalle appellate sono rimaste assorbite; quest’ultima non poteva essere esaminata anche perché il capo di rigetto pronunciato dal TAR non era stato oggetto di appello incidentale. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 54, commi 3 e 6, l.r. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19
Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall’adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali.
La procedura semplificata consente di rendere efficace ed esecutivo il piano adottato con le relative controdeduzioni solo nel rispetto delle prescrizioni VAS e quando gli adeguamenti non comportino modifiche sostanziali e non automatiche dell’impianto pianificatorio; non è utilizzabile per recepire, mediante uno stralcio sostanziale delle previsioni edificatorie, carenze istruttorie rilevate dal parere VAS.
art. 15 d.lgs. 152/2006
Il parere motivato VAS è stato espresso ai sensi di tale disposizione, ma non è stato interpretato come fonte di un obbligo automatico di trasformare le aree interessate in zona agricola; il Comune doveva valutarne il contenuto e assumere una scelta coerente con le esigenze specifiche del territorio.
d.P.R. 357/1997
Richiamato quale base normativa del parere motivato VAS favorevole con prescrizioni e della prospettata necessità di eventuale nuova VAS e valutazione di incidenza.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Esprimono i principi di pubblicità e partecipazione procedimentale, la cui violazione assume rilievo quando modifiche sostanziali del piano siano introdotte senza nuova adozione, pubblicazione e riapertura dei termini per le osservazioni.
artt. 6 e 26 l.r. Sicilia n. 19/2020
Richiamati quali disposizioni che presidiano partecipazione e pubblicità nel procedimento di pianificazione urbanistica.
art. 104, comma 2, c.p.a.
L’eccezione di inammissibilità di documenti prodotti per la prima volta in appello è rimasta assorbita, perché tali documenti non hanno avuto alcun peso nella decisione.
Massime di principio
- La procedura semplificata prevista dall’art. 54, comma 3, della l.r. Sicilia n. 19/2020 non può essere utilizzata per rendere efficace ed esecutivo uno strumento urbanistico quando il recepimento del parere VAS richieda scelte discrezionali e comporti modifiche sostanziali, non automatiche, dell’impianto del piano.
- Lo stralcio delle previsioni edificatorie relative a più zonizzazioni costituisce, per la sua incidenza sulle scelte di sviluppo del territorio, una modifica sostanziale e non una variazione di dettaglio, anche se le aree interessate non rappresentano la maggioranza dell’intero territorio comunale.
- Quando, tra l’adozione e la conclusione del procedimento urbanistico, intervengono modifiche sostanziali del piano, è necessaria la rinnovazione del procedimento partecipativo mediante nuova adozione, pubblicazione, riapertura dei termini per le osservazioni e successiva approvazione.
- Le modifiche urbanistiche sono qualificabili come obbligatorie, con conseguente esclusione della necessità di ripubblicazione, solo quando siano indispensabili per conformarsi a prescrizioni sovraordinate o vincolanti; il mero rilievo, nel parere VAS, di un deficit istruttorio non impone automaticamente una specifica zonizzazione sostitutiva.
- La quantificazione percentuale delle superfici interessate non è di per sé decisiva per stabilire se una modifica del piano sia sostanziale: occorre valutare la natura delle previsioni modificate e il loro impatto sull’impianto complessivo e sulle scelte di sviluppo dello strumento urbanistico.
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