Sentenza del 22/04/2022 n. 12832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento per TARSU/TIA anni 2005-2011 relativi a locale concesso in locazione dal Comune. Il ricorrente denunciava: (i) notifica irregolare/nulla dell'avviso di accertamento perché effettuata in luogo diverso dalla sua residenza/domicilio e ricevuta da persona ignota; (ii) erronea ritenuta definitività dell'avviso per mancata impugnazione; (iii) nullità dell'ingiunzione per utilizzo di riproduzione fotostatica della firma del legale rappresentante della concessionaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento), dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente, ritenendo nulla la notifica dell'avviso prodromico e, per propagazione, nulla l'ingiunzione di pagamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nelle somme indicate (Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.400,00 per compensi, oltre oneri)
Norme richiamate
Codice Civile, art. 43
Richiamato in rapporto alle norme sulle notificazioni e all'identità della persona fisica dell'imprenditore rispetto all'impresa individuale; la responsabilità e la titolarità dell'obbligazione tributaria ricadono sulla persona fisica.
Codice di Procedura Civile, artt. 138 e 139
Stabiliscono le regole e la successione per la notificazione agli individui (residenza, dimora, domicilio) e sono richiamate per determinare il luogo corretto di notifica per l'imprenditore individuale.
Codice di Procedura Civile, art. 159
Norma richiamata rispetto agli effetti della notificazione e alla presumibile conoscenza dell'atto; contestata la sua applicazione nel caso in cui la notifica del prodromico atto non risulti provata.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento del ricorso per cassazione (violazione di norme processuali), richiamato come parametro di valutazione degli errori di diritto dedotti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Stabilisce che la notificazione degli atti impositivi deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; applicato per affermare che per l'impresa individuale la notifica deve essere al domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58-59
Definiscono il domicilio fiscale delle persone fisiche (residenza anagrafica o, in deroga, il Comune dove si svolge l'attività principale) e sono stati usati per stabilire il luogo corretto della notifica.
L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7, 8 e 14
Regolano l'equiparazione del messo comunale all'ufficiale giudiziario e le modalità di notifica per gli atti tributari; la Corte distingue tra notifica postale ordinaria e notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 40
Disciplina la giacenza delle raccomandate: 30 giorni di giacenza e obbligo di avviso; rilevante per la presunzione di conoscenza derivante dall'arrivo del plico all'indirizzo di destinazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Attribuisce le controversie sulle ingiunzioni fiscali alle Commissioni Tributarie e permette al contribuente di impugnare la cartella/ingiunzione anche solo per far valere la mancata notificazione dell'atto prodromico; principio esteso alla sequenza avviso di accertamento - ingiunzione.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2
Norma sulle ingiunzioni per tributi locali; richiamata nel contesto della validità dell'ingiunzione e della sua natura di atto prodromico all'esecuzione forzata.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21‑septies
Norma in tema di documentazione amministrativa e sottoscrizioni; citata nel motivo relativo alla validità della firma fotostatica dell'atto notificato.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Richiamato per chiarire la funzione dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo/atto liquidatorio conseguente all'avviso definitivo.
Codice di Procedura Civile, art. 384, comma 1
Consente alla Corte di cassazione, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito; applicata per decidere immediatamente l'accoglimento del ricorso del contribuente.
Massime di principio
- Per l'impresa individuale il destinatario degli atti tributari è la persona fisica titolare: le notifiche devono essere eseguite al domicilio fiscale/luogo di residenza della persona fisica e non automaticamente all'indirizzo dell'impresa se diverso.
- Se il contribuente contesta la notifica del prodromico avviso di accertamento, grava sull'ente notificante l'onere di provare che la consegna è avvenuta nel luogo (residenza/domicilio) previsto dalla legge; l'erronea indicazione del luogo impedisce il perfezionamento della notifica.
- La mancata o irregolare notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) determina la nullità derivata dell'atto consequenziale (ingiunzione o cartella): il contribuente può quindi impugnare l'ingiunzione facendo valere esclusivamente questo vizio.
- In tema di notifiche postali, opera la presunzione di conoscenza per l'arrivo del plico all'indirizzo di destinazione, ma tale presunzione può essere superata dimostrando l'assenza di collegamento tra l'indirizzo di consegna e la residenza/domicilio del destinatario.
- L'ingiunzione fiscale è un atto liquidatorio/esecutivo che presuppone la validità e la conoscenza dell'avviso di accertamento: il giudice d'appello deve accertare e motivare l'effettiva conoscenza degli atti prodromici prima di dichiarare inammissibile l'opposizione all'ingiunzione.
- Contestazioni formali come la sottoscrizione fotostatica possono essere esperibili, ma il loro esame è secondario rispetto all'accertamento preliminare circa la regolarità della notifica; se la notifica dell'atto prodromico è nulla la questione sulla firma diventa assorbente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 3584 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 104 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 601 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 apr 2022Sentenza del 22/04/2022 n. 1659 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →