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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37617/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pamfili aveva chiesto la revisione della condanna irrevocabile per peculato militare, producendo nuovi documenti che attesterebbero che il climatizzatore oggetto della contestazione era stato affidato al Poligono di Ciriè già il 12/09/2001 (quindi non nella sua disponibilità personale) e non successivamente. La Corte Militare di Appello dichiarò inammissibile la domanda di revisione per manifesta infondatezza rilevando, preliminarmente, una supposta incongruenza temporale nel documento (datato 05/11/2001) e dubitando della affidabilità della documentazione senza aprire un'istruttoria piena. In Cassazione il ricorrente deduceva: (i) travisamento del contenuto del documento (il documento riconosceva la data del 12/09/2001) e (ii) errata applicazione delle norme procedurali, perché la declaratoria di manifesta infondatezza è consentita solo se l'infondatezza è evidente ictu oculi e non richiede accertamenti, mentre qui gli elementi prodotti potevano avere rilevanza e quindi imponevano l'apertura del giudizio di revisione e il contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte Militare di Appello abbia travisato il contenuto del documento (che, letta la rappresentazione scritta, indicava l'affidamento del climatizzatore il 12/09/2001) e abbia applicato in modo difforme il modello procedurale previsto per la revisione, pronunciando de plano l'inammissibilità per manifesta infondatezza senza adeguata comparazione tra la portata dimostrativa dei nuovi elementi e gli accertamenti della sentenza irrevocabile. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per il giudizio di revisione ad altra Sezione della Corte Militare di Appello, per lo svolgimento del necessario contraddittorio e delle opportune verifiche di affidabilità della documentazione.

Norme richiamate

  • art. 631 cod. proc. pen.

    La disposizione richiede che gli elementi posti a fondamento della revisione siano tali da dimostrare che, se accertati, il condannato dovrebbe essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531. Nel testo la Corte osserva che questa norma è soprattutto applicabile alle ipotesi di "sopravvenienza di nuove prove" e impone al giudice preliminare di valutare l'astratta incidenza dell'elemento nuovo rispetto al giudicato, senza anticipare il merito.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità anche de plano per il caso di manifesta infondatezza, ma solo quando l'infondatezza sia del tutto evidente (ictu oculi) e quindi non richieda l'apertura del contraddittorio e di istruttoria. Se la rilevanza della nuova prova non è immediatamente palese, è necessario dar corso al giudizio di revisione con sviluppo dibattimentale.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Richiamati implicitamente in relazione al parametro di proscioglimento previsto dall'art. 631: i nuovi elementi devono essere tali che, se accertati, determinerebbero l'applicazione di una delle cause di proscioglimento previste da tali articoli.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 può essere pronunciata solo quando l'infondatezza dei nuovi elementi è immediatamente evidente e non richiede alcuna istruttoria: in tutti gli altri casi il giudice deve aprire il giudizio di revisione e svolgere il contraddittorio.
  • Nell'esame preliminare il giudice della revisione deve valutare l'"astratta incidenza" della nuova prova rispetto al contenuto dimostrativo del giudicato, senza anticipare il merito ma neanche escludere aprioristicamente elementi che appaiono potenzialmente rilevanti.
  • I documenti prodotti a sostegno della revisione devono essere interpretati con correttezza formale e sostanziale: un travisamento della data o del contenuto può rendere illegittima la decisione che esclude la revisione se la lettura corretta mostra potenziale rilevanza della prova.
  • Quando la nuova prova potrebbe, se confermata, incidere sulla sussistenza dell'imputazione (ossia condurre a proscioglimento secondo gli artt. 529-531), il rimedio procedurale corretto è l'apertura del giudizio di revisione con contraddittorio e istruttoria, non la pronuncia sommaria di inammissibilità.
  • In caso di dubbio sulla genuinità o affidabilità dei documenti, la valutazione definitiva richiede l'assunzione di prove e il contraddittorio; il dubbio, da solo, non giustifica un rigetto de plano per manifesta infondatezza.

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