Cassazione Penale, Sentenza n. 24692/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi mirano a censurare la sentenza di condanna per tentato omicidio e porto ingiustificato di armi. Daniela Mena sosteneva che il suo comportamento si era limitato ad un aiuto ex post per disfarsi dell'arma e andava qualificato come lesioni personali, non come concorso in tentato omicidio (richiamando gli artt. 56 e 575 c.p.). Daniela Zucconelli aveva diversi motivi: 1) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio perché la Corte d'appello non avrebbe spiegato adeguatamente il discostamento dal minimo edittale; 2) errore nella qualificazione del fatto come tentato omicidio, contestando che le minacce fossero il fulcro della decisione invece delle modalità materiali dell'azione; 3) doglianza per presunta adesione acritica alle argomentazioni di primo grado; 4) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesto difetto di fondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito un apparato argomentativo logico e sufficiente: dalle videoriprese e dalle dichiarazioni emergeva che la Mena non si era limitata a un mero intervento ex post ma aveva fornito apporto rilevante (consegna di borsa contenente coltelli, minacce, tentativo di occultamento) e che la Zucconelli aveva inferto tre fendenti di cui due al fegato, idonei a mettere in pericolo la vita della vittima, circostanza coerente con il dolo omicidiario. La Corte ha anche ritenuto corretta la motivazione sulla pena (valutazione della recidiva e delle attenuanti e determinazione della pena base ai sensi dell'art. 133 c.p.) e il rigetto della legittima difesa. I ricorsi sono dunque respinti come inammissibili; sono state poste le spese e fissato il versamento in favore della Cassa delle ammende in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) (e richiamo all'art. 606, lett. d) nell'intestazione dei motivi)
Limita il sindacato di Cassazione alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; vieta la riesamina libera del merito e delle valutazioni di fatto
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo; richiamata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del fatto come tentato omicidio
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio; richiamata insieme all'art. 56 nella contestazione della qualificazione del reato
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena base; la Corte ha spiegato come abbia valutato recidiva e circostanze attenuanti nella determinazione della sanzione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Limita l'esposizione dei motivi consentendo la trattazione dei soli profili necessari per la decisione
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n.137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137
Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, ultimo periodo c.p.p.
Regola la comunicazione dell'inammissibilità ai fini dell'atto depositato successivamente, qui applicata al deposito del 23/12/2022
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità: onere delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
legge 18/04/1975 n.110, art. 4
art. 4 legge 18/04/1975 n.110
Rinvio alla contravvenzione cui è stato applicato un aumento per continuazione; valutato come contenuto nella determinazione complessiva della pena
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito né la valutazione delle prove: il ricorso deve evidenziare vizi logici ben identificabili (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) per essere ammissibile.
- Per la qualificazione del tentato omicidio è decisiva l'idoneità oggettiva degli atti ad attecchire sul bene vita; ferite a organi vitali e gravità delle lesioni costituiscono indizio forte dell'idoneità a causare la morte e, insieme a minacce e condotta, possono comprovare il dolo omicidiario.
- Il comportamento di un coimputato consistente nell'aiutare a nascondere o consegnare armi, nell'invocare minacce e nel sostenere l'azione dell'autore materiale può integrare concorso morale o materiale e rafforzare il proposito criminoso.
- La scriminante della legittima difesa richiede elementi probatori concreti sull'immediatezza e proporzionalità della reazione; il solo timore o generiche frasi non bastano se la vittima si allontana e risulta disarmata dalle riprese e dalle testimonianze.
- Quando la pena è prossima al minimo edittale il giudice deve comunque motivare la determinazione; una valutazione analitica che confronti recidiva, attenuanti e parametri di cui all'art. 133 c.p. è in genere sufficiente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può essere disposta la condanna alle spese e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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