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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24692/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi mirano a censurare la sentenza di condanna per tentato omicidio e porto ingiustificato di armi. Daniela Mena sosteneva che il suo comportamento si era limitato ad un aiuto ex post per disfarsi dell'arma e andava qualificato come lesioni personali, non come concorso in tentato omicidio (richiamando gli artt. 56 e 575 c.p.). Daniela Zucconelli aveva diversi motivi: 1) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio perché la Corte d'appello non avrebbe spiegato adeguatamente il discostamento dal minimo edittale; 2) errore nella qualificazione del fatto come tentato omicidio, contestando che le minacce fossero il fulcro della decisione invece delle modalità materiali dell'azione; 3) doglianza per presunta adesione acritica alle argomentazioni di primo grado; 4) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesto difetto di fondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito un apparato argomentativo logico e sufficiente: dalle videoriprese e dalle dichiarazioni emergeva che la Mena non si era limitata a un mero intervento ex post ma aveva fornito apporto rilevante (consegna di borsa contenente coltelli, minacce, tentativo di occultamento) e che la Zucconelli aveva inferto tre fendenti di cui due al fegato, idonei a mettere in pericolo la vita della vittima, circostanza coerente con il dolo omicidiario. La Corte ha anche ritenuto corretta la motivazione sulla pena (valutazione della recidiva e delle attenuanti e determinazione della pena base ai sensi dell'art. 133 c.p.) e il rigetto della legittima difesa. I ricorsi sono dunque respinti come inammissibili; sono state poste le spese e fissato il versamento in favore della Cassa delle ammende in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) (e richiamo all'art. 606, lett. d) nell'intestazione dei motivi)

    Limita il sindacato di Cassazione alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; vieta la riesamina libera del merito e delle valutazioni di fatto

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo; richiamata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del fatto come tentato omicidio

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio; richiamata insieme all'art. 56 nella contestazione della qualificazione del reato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena base; la Corte ha spiegato come abbia valutato recidiva e circostanze attenuanti nella determinazione della sanzione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Limita l'esposizione dei motivi consentendo la trattazione dei soli profili necessari per la decisione

  • art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n.137

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137

    Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, ultimo periodo c.p.p.

    Regola la comunicazione dell'inammissibilità ai fini dell'atto depositato successivamente, qui applicata al deposito del 23/12/2022

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: onere delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • legge 18/04/1975 n.110, art. 4

    art. 4 legge 18/04/1975 n.110

    Rinvio alla contravvenzione cui è stato applicato un aumento per continuazione; valutato come contenuto nella determinazione complessiva della pena

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito né la valutazione delle prove: il ricorso deve evidenziare vizi logici ben identificabili (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) per essere ammissibile.
  • Per la qualificazione del tentato omicidio è decisiva l'idoneità oggettiva degli atti ad attecchire sul bene vita; ferite a organi vitali e gravità delle lesioni costituiscono indizio forte dell'idoneità a causare la morte e, insieme a minacce e condotta, possono comprovare il dolo omicidiario.
  • Il comportamento di un coimputato consistente nell'aiutare a nascondere o consegnare armi, nell'invocare minacce e nel sostenere l'azione dell'autore materiale può integrare concorso morale o materiale e rafforzare il proposito criminoso.
  • La scriminante della legittima difesa richiede elementi probatori concreti sull'immediatezza e proporzionalità della reazione; il solo timore o generiche frasi non bastano se la vittima si allontana e risulta disarmata dalle riprese e dalle testimonianze.
  • Quando la pena è prossima al minimo edittale il giudice deve comunque motivare la determinazione; una valutazione analitica che confronti recidiva, attenuanti e parametri di cui all'art. 133 c.p. è in genere sufficiente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può essere disposta la condanna alle spese e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

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