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Ordinanza

Ordinanza n. 14852/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12.12.2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6.9.2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6.9.2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5.9.2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5.9.2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13.8.2019, portante “la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202310567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Emilia-Romagna di individuazione delle quote di ripiano dovute dal fornitore di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa sanitaria relativi agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale che individuava le aziende fornitrici e le relative quote di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti di ricognizione e certificazione dei dati adottati dalle aziende sanitarie e ospedaliere e gli ulteriori atti regionali e statali connessi. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha rinunciato al mandato senza che sia stata nominata una nuova difesa. La ricorrente ha coltivato il giudizio soltanto fino all'adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio del 24 ottobre 2023. Il Collegio ha inoltre rilevato la sopravvenienza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140, che hanno ritenuto legittima la normativa sul payback, nonché dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito nella l. n. 118/2025.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio nel merito. Ha ritenuto necessario sottoporre alla parte ricorrente la questione, rilevata d'ufficio, della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. A tal fine ha assegnato al difensore della ricorrente termine fino al 5 ottobre 2026 per depositare una memoria articolata e fornire concreta prova dell'attuale persistenza dell'interesse al ricorso. L'ordinanza richiama il principio secondo cui la rinuncia al mandato da parte del difensore, se non accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore, non interrompe il processo amministrativo: il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione. In assenza di una memoria idonea a dimostrare l'interesse attuale, il TAR ha preannunciato la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. La decisione definitiva è stata riservata alla scadenza del termine assegnato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

    Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che possano fondare la decisione; il giudice deve assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti univoci sopravvenuti e dal comportamento processuale delle parti.

  • art. 79 c.p.a.

    È richiamato, unitamente agli artt. 301, comma 3, e 85 c.p.c., per affermare che la rinuncia al mandato difensivo non determina l'interruzione del processo amministrativo in assenza della nomina di un nuovo difensore.

  • art. 301, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per il regime dell'interruzione del processo in rapporto alla rinuncia al mandato difensivo.

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della perpetuatio dell'ufficio difensionale e della conservazione dello ius postulandi del difensore rinunciante sino alla sostituzione.

  • sentenze Corte costituzionale nn. 139 e 140

    Sono richiamate perché hanno ritenuto legittima la normativa impugnata in materia di payback dei dispositivi medici.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni nella l. n. 118/2025

    È richiamato quale normativa sopravvenuta incidente sulla materia del payback e sulla valutazione dell'interesse attuale alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al mandato da parte del difensore, se non seguita dalla nomina di un nuovo difensore, non interrompe il processo amministrativo: il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi e la legittimazione a ricevere e compiere atti processuali nell'interesse della parte fino alla sua sostituzione.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla base di fatti o atti univoci sopravvenuti e del comportamento processuale della parte, ma deve previamente assicurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La mancata coltivazione del giudizio, unitamente a sopravvenienze normative o giurisprudenziali potenzialmente satisfattive o comunque incidenti sulla fondatezza della domanda, può costituire elemento per dubitare della persistenza dell'interesse attuale; prima di dichiarare l'improcedibilità, il giudice deve consentire alla parte di dimostrare concretamente la permanenza di tale interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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