Cassazione Penale, Ordinanza n. 11882/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione ed euro 1.500 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Nel ricorso deduceva, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile della droga; con un secondo motivo lamentava vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, investissero in realtà valutazioni di merito già adeguatamente e logicamente affrontate dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla destinazione della sostanza, osservando che la corte di merito aveva desunto la finalità non personale non dal solo dato ponderale, ma dal complesso degli elementi: quantitativo rinvenuto (circa 30 dosi di cocaina e 36 di marijuana), modalità di confezionamento, condizioni economiche dell'imputato e comportamento di costui che tentava di disfarsi dell'involucro. Ha ritenuto altresì manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che il diniego era stato motivato con riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato, elemento ritenuto decisivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
integra l'ipotesi di detenzione di stupefacenti di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello
art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
il superamento dei limiti tabellari non determina di per sé una presunzione di destinazione della droga a uso non personale, ma può concorrere con altri elementi alla valutazione complessiva
art. 133 c.p.
costituisce il parametro di riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso personale o non personale deve essere apprezzata globalmente dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il solo dato quantitativo della sostanza rinvenuta, anche se superiore ai limiti tabellari, non basta da solo a fondare una presunzione di destinazione allo spaccio; esso può però concorrere, insieme a modalità di confezionamento, contesto e ulteriori elementi indiziari, a escludere l'uso personale.
- Le censure che contestano la ricostruzione della destinazione della droga, quando mirano in sostanza a una diversa lettura delle prove, restano confinate nel merito e non sono ammissibili in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è логicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di confutare analiticamente tutti i dati favorevoli allegati dalla difesa.
- I precedenti penali specifici possono legittimamente essere valorizzati come elemento ostativo o comunque negativo ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
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