Cassazione Civile, Ordinanza n. 35703/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero di un credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2011 e ritenuto indebitamente compensato nel 2012, poi riportato nella dichiarazione presentata nel 2013. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; in appello la CTR della Campania aveva accolto solo parzialmente il gravame dell'Ufficio, affermando da un lato la decadenza del potere di recupero, perché il termine quadriennale sarebbe decorso dal 2012, anno di utilizzo del credito, e dall'altro la correttezza delle sanzioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il dies a quo della decadenza dovesse coincidere con la presentazione della dichiarazione del 2013, nella quale erano emerse le compensazioni contestate, e non con l'effettivo utilizzo del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che, quando il credito d'imposta viene indebitamente utilizzato in compensazione prima della dichiarazione successiva, il termine di decadenza per il recupero decorre dal momento dell'effettivo utilizzo del credito e non dalla successiva dichiarazione che ne riporti il residuo. Nel caso concreto, poiché le compensazioni con F24 erano avvenute nei mesi del 2012 e già consentivano all'Amministrazione un controllo tempestivo, la decisione della CTR che aveva individuato in quel momento il dies a quo è stata confermata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
il termine di decadenza per l'accertamento non può essere applicato in modo scollegato dal momento in cui sorge il potere di recupero; per il credito indebitamente compensato il dies a quo va ancorato all'effettivo utilizzo del credito.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
la decadenza del potere di recupero in materia IVA va letta in coerenza con il momento in cui l'Ufficio è posto in condizione di contestare l'indebita compensazione.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
la compensazione tramite modello F24 rileva come momento di effettivo utilizzo del credito ai fini del controllo dell'Amministrazione.
art. 37, comma 49-bis, d.l. n. 223/2006
l'obbligo di trasmissione telematica degli F24 per talune compensazioni consente all'Amministrazione finanziaria un controllo tempestivo sin dal momento dell'utilizzo del credito.
art. 380-bis c.p.c.
il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio denunciabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati, il termine di decadenza per l'azione dell'Amministrazione decorre dal momento dell'effettivo utilizzo del credito, perché solo da quel momento sorge concretamente il potere di recupero.
- Non è corretto far decorrere la decadenza dalla successiva dichiarazione fiscale quando la compensazione indebita è stata già eseguita in epoca anteriore e l'Ufficio era già in grado di effettuare il controllo.
- La disciplina della compensazione tramite F24 e gli obblighi di trasmissione telematica rilevano ai fini dell'individuazione del dies a quo, poiché rendono possibile un controllo tempestivo dell'Amministrazione finanziaria.
- Il precedente giurisprudenziale in tema di recupero del credito d'imposta va letto nel senso che il momento determinante è quello dell'utilizzo indebito del credito, non quello di mera emersione dichiarativa successiva.
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