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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14808/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento: un creditore aveva chiesto l'ammissione del proprio credito e la Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'opposizione, ammettendo il credito in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c. per indennità di mancato preavviso. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma dopo il deposito del ricorso è intervenuta una transazione tra le parti, autorizzata dagli organi della procedura concorsuale. Il fallimento ha quindi rinunciato agli atti del giudizio; la controparte ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale e valida la rinuncia al ricorso, perché espressa in atto univocamente abdicativo, notificata ritualmente e accettata espressamente dalla parte controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché le parti avevano regolato le spese e ricorrevano i presupposti di adesione alla rinuncia, non ha pronunciato alcuna condanna alle spese né ha disposto il pagamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore

  • art. 2751-bis c.c.

    norma richiamata per il riconoscimento del privilegio sul credito per indennità di mancato preavviso

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere un atto univocamente abdicativo e rituale

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia ritualmente notificata ed espressamente accettata produce l'effetto estintivo del giudizio; la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i relativi presupposti processuali

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formulata in modo inequivoco, notificata ritualmente e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • L'effetto estintivo della rinuncia opera anche quando intervenga dopo la proposizione del ricorso, purché siano rispettati i requisiti formali previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Se la rinuncia è accettata dalle altre parti o dai loro difensori muniti di mandato speciale, non va pronunciata la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia e mancano i presupposti processuali ulteriori, non è dovuto l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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