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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30571/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio atipico per la testimonianza della persona offesa (minori), deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto il giudice avrebbe valutato l'inopportunità e la rinviabilità della prova nonostante l'art. 392, comma 1-bis c.p.p. che presuppone la vulnerabilità della vittima e la non rinviabilità della prova; il ricorrente invocava anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10869/2024) che esclude il sindacato discrezionale del giudice sulla non rinviabilità quando si tratta delle categorie protette indicate dall'art. 392, comma 1-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che non sussista abnormità nell'ordinanza impugnata. Pur richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'esistenza della vulnerabilità e della non rinviabilità è presunta per legge, la Corte ha ritenuto che il G.i.p. abbia motivato adeguatamente il rigetto: la prova era già raggiungibile da altre fonti (dichiarazioni della moglie, atti del Tribunale civile, audizioni dei minori da parte dei Servizi Sociali) e l'audizione dei figli in quella fase processuale sarebbe stata pregiudizievole per la loro serenità psico-fisica. La Corte precisa che il giudice può rigettare la richiesta quando la testimonianza risulti concretamente inutile o superflua, ma in tal caso deve fornire motivazione puntuale e specifica, obbligo rispettato nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    citata nella sentenza e nella pronuncia delle Sezioni Unite come fonte della presunzione di vulnerabilità e della presunzione di non rinviabilità della prova

    La Corte richiama l'interpretazione secondo cui, per le categorie protette elencate dal comma 1-bis, l'esistenza della vulnerabilità e della non rinviabilità della prova è presunta iuris et de iure, limitando il potere del giudice di sindacare tali presupposti salvo casi in cui la testimonianza sia manifestamente superflua o irrilevante

  • art. 393, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato nel testo in relazione ai contenuti formali della richiesta di incidente probatorio (prova da assumere, fatti, ragioni della rilevanza, persone nei confronti delle quali si procede, circostanze che rendono non rinviabile la prova)

    La norma impone contenuti formali della richiesta, ma la Corte osserva un difetto di coordinamento rispetto all'art. 392, comma 1-bis: quando la richiesta si basa su quest'ultimo comma, la precisazione circa la non rinviabilità non ha efficacia sostanziale dato il carattere presuntivo della norma speciale

  • art. 190, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato come regola generale in materia di ammissibilità della prova

    Il giudice resta tenuto a escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti; cioè compatibile con la presunzione di non rinviabilità il rigetto quando la prova sia effettivamente inutile o duplicativa

  • Sezioni Unite, n. 10869 del 12/12/2024 (dep. 18/03/2025), P., Rv. 287607-01

    "E' abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge"

    Le Sezioni Unite hanno affermato che, per le categorie protette, il giudice non può sindacare la non rinviabilità; la Corte di legittimità tuttavia conferma che permangono limiti: il rigetto può essere legittimo se motivato dalla superfluità o irrilevanza della prova o quando vi siano fonti probatorie alternative idonee

Massime di principio

  • La presunzione di vulnerabilità e di non rinviabilità prevista dall'art. 392, comma 1-bis, limita il sindacato discrezionale del giudice sull'ammissibilità dell'incidente probatorio quando la richiesta riguarda categorie protette (es. vittime di determinate fattispecie).
  • Il giudice può comunque rigettare la richiesta di incidente probatorio se la testimonianza risulta concretamente superflua o la prova è già acquisita da altre fonti; in tal caso è obbligatorio fornire motivazione puntuale e specifica per non eludere le presunzioni di legge.
  • La presenza di procedimenti o indagini civili/sociali che hanno già raccolto dichiarazioni rilevanti (es. audizioni da parte dei Servizi Sociali o ordinanze del Tribunale civile) può legittimare il rigetto dell'incidente probatorio per evitare duplicazioni e ulteriore pregiudizio alla vittima o ai minori.
  • In caso di impugnazione per abnormità del provvedimento, il rimedio in cassazione richiede la prova che il giudice abbia oltrepassato i limiti del suo potere; la semplice divergenza interpretativa non basta se la decisione presenta adeguata motivazione concreta.
  • Sempre valutare, in richieste di incidente probatorio su vittime protette, l'obbligo del giudice di bilanciare la tutela della vittima dalla vittimizzazione secondaria con il principio di efficacia e completezza della prova: rigetti non motivati o generici sono vulnerabili in sede di legittimità.

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